Ci sono novità in merito al monitoraggio sul ReGiS e all’erogazione dei contributi comma 29 Legge Bilancio 2020.
È scaduto lo scorso 15 settembre il termine entro cui il comune beneficiario dei contributi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile era tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori.
Per questi contributi assegnati con decreto del Ministero dell’interno in base all’art. 1, commi da 29 a 37, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ci sono novità in merito al monitoraggio e all’erogazione del contributo. Vediamo insieme quali.
Cosa è cambiato e perché?
Tali risorse sono confluite nella linea di finanziamento M2C4, investimento 2.2, del PNRR e sono vincolate a una quota pari o superiore al 50% per investimenti destinati alle opere pubbliche di efficientamento energetico (lettera a, comma 29). Per agevolare le amministrazioni comunali nella richiesta del CUP è resa disponibile una procedura guidata e semplificata nel sistema CUP, attraverso la creazione dei seguenti template:
- 2111001 – Efficientamento energetico;
- 2111002 – Sviluppo territoriale sostenibile.
Inizio esecuzione lavori: non dimenticare la scadenza, pena la revoca
Gli enti beneficiari dei contributi per la realizzazione di opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile sono tenuti ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre. Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell’esecuzione dei lavori o di parziale utilizzo del contributo, lo stesso viene revocato, totalmente o parzialmente, entro il 31 ottobre di ogni anno di riferimento del contributo stesso, con decreto del Ministero dell’interno.
Le somme rimaste libere, derivanti dalla revoca dei contributi, sono assegnate, con il medesimo decreto, ai comuni che hanno iniziato nei termini l’esecuzione dei lavori, dando priorità ai comuni con data di inizio dell’esecuzione dei lavori meno recente e non oggetto di recupero.
In quale misura e quando sono erogati i contributi?
Il Ministero dell’interno eroga ai comuni beneficiari i contributi di cui al comma 29 come segue:
- per il 50 % previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso il sistema BDAP;
- per il 45 % previa trasmissione al Ministero dell’interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori sul TBEL;
- per il restante 5% previa verifica della completa alimentazione del sistema BDAP e del sistema di monitoraggio ReGiS.
Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell’interno, ferma restando l’erogazione del 50 % della prima annualità previa verifica dell’avvenuto inizio dell’esecuzione dei lavori attraverso BDAP, eroga sulla base degli stati di avanzamento dei lavori le restanti quote di contributo, prevedendo che il saldo, nella misura del 20 % dell’opera complessiva, avvenga previa verifica della completa alimentazione dei sistemi BDAP e ReGis (abbiamo approfondito l’argomento nell’articolo Rendicontazione PNRR: ecco come funziona l’applicativo ReGiS).
Conclusione dei lavori: non perdere di vista la scadenza!
L’ente beneficiario del contributo di cui al comma 29 era tenuto ad iniziare l’esecuzione dei lavori entro il 15 settembre e, per i contributi relativi al triennio 2022-2024, a concludere i lavori entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di riferimento di ciascun anno del contributo.
Il servizio firmato Pabli per essere sincronizzati e rispettosi di tutte le scadenze
La nostra società si offre di supportare i comuni interessati alle varie attività di rendicontazione per i progetti finanziati tramite il PNRR e all’aggiornamento del portale ReGiS. Un’attività indispensabile per ottenere dal Ministero l’erogazione delle quote di finanziamento spettanti. Per avere un preventivo compila il nostro form!
Fonte: Pabli srl