Il monitoraggio del pareggio di bilancio 2018 in scadenza richiede attenzione in particolare relativamente allo sblocco di avanzo di amministrazione: ecco come procedere.
La valorizzazione dell’avanzo di amministrazione per investimenti, è stato reso possibile grazie allo sblocco disposto con la circolare della RgS n. 25/2018.
Secondo quanto citato nella Circolare, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 247 del 2017, ha formulato un’interpretazione dell’articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo.
In particolare, viene affermato che “l’avanzo di amministrazione rimane nella disponibilità dell’ente che lo realizza” e “non può essere oggetto di prelievo forzoso” attraverso i vincoli del pareggio di bilancio.
La Corte precisa, inoltre, che “l’iscrizione o meno nei titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell’entrata e nei titoli 1, 2 e 3 della spesa deve essere intesa in senso meramente tecnico-contabile, quale criterio armonizzato per il consolidamento dei conti nazionali”.
L’articolo 13, comma 04, del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un apposito fondo, pari a 140 milioni di euro per l’anno 2018, a 320 milioni di euro per l’anno 2019, a 350 milioni di euro per l’anno 2020 e a 220 milioni di euro per l’anno 2021.
Pertanto, vista la nota dell’Ufficio del Coordinamento legislativo n. 3038 del 2 ottobre 2018, si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell’anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l’anno 2018, di cui al paragrafo B.1 della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l’avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio.
Il decreto sul Monitoraggio del Pareggio di Bilancio 2018
Ricordiamo che il testo del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 182944 del 23 luglio 2018 concerne il monitoraggio 2018 del saldo di finanza pubblica, di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017).
Il decreto affronta nelle premesse anche la questione relativa alle sentenze della Corte Costituzionale (n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018) che hanno dato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo, in quanto “l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza”.
Già per l’esercizio finanziario 2018 gli investimenti finanziati con avanzi di amministrazione “applicati” a norma di legge sono automaticamente coperti ai fini del rispetto del saldo di competenza dall’entrata rappresentata dallo stesso avanzo.