riciclaggio di denaroIl Dlgs 90/2017 ha apportato importanti modifiche all’impianto normativo sul contrasto e la prevenzione dei fenomeni di riciclaggio (Dlgs 231/2007) e alla disciplina sul monitoraggio fiscale (Dl 167/1990).


 

Con riferimento a quest’ultima, le modifiche, in vigore dal 4 luglio scorso, hanno interessato:

 

–  gli intermediari finanziari e gli altri operatori obbligati alla segnalazione dei trasferimenti da e verso l’estero (articolo 1)

 

–  i poteri dell’Agenzia delle entrate, in particolare dell’Ufficio contrasto agli illeciti fiscali internazionali (Ucifi), e dei reparti speciali della Guardia di finanza di richiedere le evidenze delle operazioni intercorse con l’estero anche per masse di contribuenti (articolo 2)

 

–  le disposizioni circa gli obblighi di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività con particolare riguardo all’identificazione del titolare effettivo (articolo 4).
Sotto il profilo oggettivo, le operazioni rilevanti divengono ora, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, quelle oggetto di conservazione, ai sensi dell’articolo 31, comma 2, Dlgs 231/2007, da segnalare se caratterizzate dal trasferimento di “mezzi di pagamento” da o verso l’estero eseguite per conto o a favore di tutte le persone fisiche, enti non commerciali e società semplici e associazioni equiparate, ai sensi dell’articolo 5 del Tuir (Dpr 917/1986).

 

Le operazioni i cui dati sono oggetto di rilevazione e trasmissione all’Agenzia delle entrate, pertanto, sono quelle:

 

 

  • di importo pari o superiore a 15mila euro
  • costituenti un’unica operazione o più operazioni che appaiano collegate per realizzare un’operazione frazionata
  • effettuate anche in valuta virtuale.

 

 

Richiamando l’articolo 3 del Dlgs 231/2007, il legislatore ha inteso ampliare la platea di quei soggetti, intermediari finanziari e altri operatori, obbligati alla segnalazione all’Agenzia delle entrate dei trasferimenti di capitale da e verso l’estero. Tra i soggetti adesso obbligati alla segnalazione di cui all’articolo 1, Dl 167/1990, si aggiungono:

 

 

  • le società di investimento a capitale fisso (Sicaf) introdotte dal Dlgs 44/2014
  • gli intermediari assicurativi
  • i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria;
  • i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, limitatamente alle operazioni di conversione della stessa da o in valuta avente corso forzoso
  • le succursali insediate, ovvero le stabili organizzazioni, di intermediari bancari e finanziari e di imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in uno Stato terzo (lettera t) dell’articolo 3, comma 2 del Dlgs 231/2007)
  • gli intermediari bancari e finanziari e le imprese assicurative aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale in Italia, ovvero privi di stabile organizzazione e che operano in regime di libera prestazione di servizi (lettera u) dell’articolo 3, comma 2 del Dlgs 231/2007).

 

 

Peraltro, così come già introdotto dalla legge 97/2013, gli intermediari hanno l’obbligo di comunicare i trasferimenti eseguiti anche per conto di soggetti non residenti, alla sola condizione che il flusso provenga o sia destinato all’estero.

 

Conseguentemente, la sopravvenuta impossibilità di “aggirare” la segnalazione da parte dell’intermediario interponendo nel trasferimento un soggetto non residente, congiuntamente all’ampliamento del numero dei soggetti obbligati alla comunicazione, consente all’Agenzia delle entrate – e in particolare alla task force allo scopo preposta, l’Ucifi – di disporre di una maggiore e qualificata quantità di dati nei confronti, per esempio, di quei soggetti che, pur dichiarandosi fiscalmente residenti all’estero, di fatto movimentano frequentemente e per importi rilevanti le proprie attività finanziarie attraverso intermediari residenti o comunque obbligati alla comunicazione dei dati, con l’opportunità di accertare eventuali ipotesi di residenze fittizie all’estero.