L’articolo 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha
apportato significative modifiche alla disciplina della c.d. mediazione tributaria
di cui all’articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
In particolare, per effetto di tali modifiche:
• la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o,
semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di
ammissibilità del ricorso;
• la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto
impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di
mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
• si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio
le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale
di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni,
entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
• la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e
assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.
L’agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti sulle modifiche:
mediazione tributaria _ modifiche
FONTE: Agenzia delle entrate