modello-redditi-sc-2019-prorogato-iper-ammortamentoModello “Redditi Sc 2019””. Prorogato l’iper-ammortamento. La legge di bilancio 2019, innovando la normativa vigente, ha previsto misure differenziate dell’agevolazione in funzione dell’importo degli investimenti effettuati.


La legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi da 60 a 65, legge 145/2019) ha prorogato e rimodulato l’iper-ammortamento, originariamente introdotto dall’articolo 1, comma 9, della legge 232/2016. La disciplina prevede la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali, destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, effettuati, ora, entro il 31 dicembre 2019 ovvero entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
In particolare, i beni materiali strumentali nuovi sono quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale (Industria 4.0). Innovando la normativa vigente, il beneficio viene concesso in misura differenziata secondo l’importo degli investimenti effettuati. Sono conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative.

Per indicare l’agevolazione in dichiarazione, nel quadro RF, tra le “Altre variazioni in diminuzione”, sono stati previsti nuovi codici per tenere conto della proroga delle disposizioni: il “75” e il “76”.

Il codice “75” si riferisce agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, per i quali la maggiorazione del costo di acquisizione si applica nella misura del: 170%, per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 100%, per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni; 50%, per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni. Nessuna maggiorazione per la parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni. La maggiorazione, inoltre, non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 30, legge 205/2017.

Il codice “76” riguarda le quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria relativi ai beni immateriali strumentali, il cui costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.

Altra novità è la riproposizione della rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni per le società e gli enti commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), Tuir.

La legge di bilancio 2019 (commi da 940 a 948) ha previsto la possibilità per i soggetti interessati, che non devono aver adottato i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, di rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e di affrancare, ai fini fiscali, i maggiori valori che risultano iscritti nel bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017; inoltre, i soggetti che rivalutano i beni di impresa e le partecipazioni possono affrancare il saldo di rivalutazione risultante. La rivalutazione è effettuata attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva (di Ires, Irap e addizionali) con aliquota del 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili; per l’affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un’imposta sostitutiva del 10 per cento.

La legge di bilancio 2019 ha esteso le previsioni di cui all’articolo 14, comma 1, legge 342/2000 (è la disciplina originaria sul riconoscimento fiscale di maggiori valori iscritti in bilancio), anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell’articolo 85, comma 3-bis, del Tuir. Per tali soggetti, per l’importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione, è vincolata una riserva in sospensione d’imposta ai fini fiscali, che può essere appunto affrancata come sopra indicato.

Per determinare e liquidare le imposte indicate, sono state previste nuove sezioni del quadro RQ.

I beni d’impresa e le partecipazioni interessate sono quelle di cui alla sezione II del capo I della legge 342/2000, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa. La rivalutazione deve essere stata eseguita quindi nel bilancio o rendiconto dell’esercizio 2018 e deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Le imposte sostitutive si versano in un’unica rata entro il termine di versamento del saldo Ires dovuto per il periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati.

Sempre nel quadro RQ trova spazio la proroga della disciplina relativa alla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni. È stata aggiornata la sezione XVII a seguito della possibilità di rivalutare i valori delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti, come previsto dalla legge di bilancio 2018, alla data del 1° gennaio 2018 e, come previsto dalla legge di bilancio 2019 (commi 1053 e 1054), alla data del 1° gennaio 2019.

Nello specifico, la sezione va compilata dalle società che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore di partecipazioni e di terreni oggetto di misure cautelari, dei quali, all’esito del giudizio, abbiano riacquistato la piena titolarità.

Il comma 1054 ridetermina il valore delle aliquote per la determinazione dell’imposta sostitutiva: 11% per le partecipazioni qualificate, 10% per quelle non qualificate. Per quanto riguarda la rideterminazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola, l’aliquota è pari al 10 per cento.

Versamento dell’imposta sostitutiva entro il 30 giugno 2018 ovvero, per la nuova disposizione, entro il 30 giugno 2019, in un’unica soluzione o frazionato fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.

Sempre la legge di bilancio 2019 ha modificato la disciplina del riporto delle perdite per i soggetti Irpef e, di conseguenza, quella contenuta all’articolo 101, comma 6, Tuir, per la gestione delle perdite attribuite per trasparenza alle società e enti commerciali da Snc e Sas.

L’articolo 1, comma 23, lettera c), della legge di bilancio 2019, modifica il regime di utilizzabilità delle perdite attribuite per trasparenza dalle predette società; tali perdite, utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d’imposta dalla stessa società che ha generato le perdite, sono ora riportabili senza il limite temporale dei cinque anni.

Il prospetto contenuto nel quadro RS è stato, quindi, modificato per tenere conto del nuovo monitoraggio delle perdite.