Modello dichiarativo per l’IVA 2018: ecco un’analisi sulle novità per la compilazione del quadro VH.


Anche per il 2018 il quadro VH è sempre stato destinato dal contribuente all’indicazione delle liquidazioni periodiche effettuate durante l’anno d’imposta.

 

Tuttavia, a partire da quest’anno il quadro va compilato esclusivamente nel caso in cui il contribuente debba modificare l’esito delle liquidazioni periodiche trasmesse.

 

Questo in conseguenza dell’introduzione dell’obbligo di comunicazione trimestrale delle liquidazioni periodiche.

 

Pertanto la compilazione dovrebbe sempre essere accompagnata dal ravvedimento operoso di una o più comunicazioni periodiche errate/incomplete o omesse.

 

I soggetti che hanno fruito di particolari agevolazioni per effetto del verificarsi di eventi eccezionali devono comunque indicare nel Quadro VH, Sezione 1, in corrispondenza dei singoli periodi (mesi o trimestri), gli importi risultanti dalle liquidazioni periodiche.

 

In ordine, invece, al termine di esercizio del diritto alla detrazione IVA sugli acquisti – ridotto fortemente per effetto di quanto previsto dal DL 50/2017 – le istruzioni non danno alcuna indicazione particolare.

 

La dichiarazione IVA 2018 ha il termine di scadenza fissato al prossimo 30 aprile 2018, con invio telematico da effettuare a partire dal 1° febbraio.

 

Il modello di dichiarazione annuale IVA BASE/2018, concernente l’anno d’imposta 2017, è una versione semplificata del modello di dichiarazione
annuale IVA/2018 e può essere utilizzato in alternativa al predetto modello.

 

N.B. Ai fini della corretta compilazione della dichiarazione si precisa che qualora in un quadro non si abbiano dati o valori significativi da indicare, il quadro non deve essere compilato.

 

Il valore zero è infatti da considerare valore non significativo al fine dell’acquisizione dei dati. Di conseguenza non devono essere barrate le caselle relative ai quadri compilati. Relativamente ai quadri con valori pari a zero e in assenza di altri dati richiesti.

 

A questo link le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.