Passati 60 giorni, l’istanza per lo scomputo delle perdite viaggerà solo attraverso Entratel o Fisconline: invio diretto da parte dei contribuenti abilitati o tramite soggetti incaricati. Con provvedimento 12 ottobre 2016, è stato approvato il modello Ipea, l’istanza per il computo in diminuzione delle perdite in accertamento o in adesione, da presentare mediante trasmissione telematica.
Il periodo transitorio
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con provvedimento 8 aprile 2016 (vedi “Il modello per scalare le perdite in accertamento e in adesione”), che non potrà più essere utilizzato dopo il sessantesimo giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento odierno. Infatti, in conformità con l’articolo 3, comma 2, della legge 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”), è previsto un periodo transitorio durante il quale l’istanza è validamente presentata sia utilizzando il precedente modello Ipea, trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’ufficio accertatore sia avvalendosi del nuovo modello per via telematica. Trascorso tale periodo transitorio, il modello Ipea potrà essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dai contribuenti abilitati a Entratel o Fisconline ovvero tramite i soggetti incaricati, utilizzando il prodotto informatico “Ipea”.
Nel provvedimento sono riproposte le indicazioni già fornite in quello dell’8 aprile 2016 in merito all’ambito di applicazione, ai contenuti e ai termini di presentazione dell’istanza di computo in diminuzione delle perdite pregresse.
Quando si presenta l’Ipea
La possibilità di computare in diminuzione dai maggiori imponibili le perdite di periodo e pregresse è disciplinata dall’articolo 42, quarto comma, del Dpr 600/1973 e, nell’ambito dei procedimenti di adesione, dall’articolo 7, comma 1-ter, del Dlgs 218/1997. Mentre le perdite di periodo, ossia quelle relative al periodo d’imposta oggetto di rettifica, sono computate in diminuzione dal maggior imponibile accertato automaticamente e in via prioritaria dall’ufficio accertatore, le perdite pregresse possono essere scomputate solo su richiesta del contribuente, mediante la presentazione del modello Ipea.
Le perdite pregresse che possono essere chieste con l’Ipea sono quelle maturate anteriormente al periodo di imposta oggetto di rettifica e ancora utilizzabili alla data di chiusura dello stesso ai sensi degli articoli 8 e 84 del Tuir. Non possono essere richieste, perché già utilizzate alla data di presentazione del modello Ipea, le perdite scomputate nelle dichiarazioni dei redditi presentate dal contribuente relative ai periodi d’imposta successivi a quello oggetto di rettifica e le perdite rettificate o scomputate dagli uffici a seguito di precedenti atti impositivi.
Il modello Ipea è presentato:
- entro il termine per la proposizione del ricorso, nell’ipotesi di notifica al contribuente dell’avviso di accertamento, anche qualora sia presentata istanza di adesione
- nel corso del contraddittorio instaurato con l’ufficio, nell’ipotesi di accertamento con adesione.
Resta ferma, per i soggetti aderenti al consolidato nazionale, l’applicazione dell’articolo 40-bis, comma 3, Dpr 600/1973, e dell’articolo 9-bis, comma 2, Dlgs 218/1997, che disciplinano la possibilità per la società o ente consolidante di chiedere, mediante la presentazione telematica del modello Ipec, il computo in diminuzione delle perdite del consolidato dai maggiori imponibili accertati con l’atto unico o definiti nell’ambito dei relativi procedimenti di adesione.