Ultimi giorni per gli enti associativi tenuti a indicare all’Agenzia delle entrate, mediante il modello Eas, le modifiche, intervenute nel corso del 2017, su dati e notizie rilevanti ai fini fiscali in precedenza già comunicati.
In tali casi, il modello deve essere nuovamente presentato entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. Quest’anno, però, complici le festività pasquali, slitta al 3 aprile l’ultimo giorno per inviare il modello e continuare così a beneficiare della non imponibilità di corrispettivi, quote e contributi.
L’appuntamento riguarda i seguenti enti, ciascuno identificato nel modello Eas con un codice: associazioni politiche (1), associazioni sindacali (2), associazioni di categoria (3), associazioni religiose (4), associazioni assistenziali (5), associazioni culturali (6), associazioni sportive dilettantistiche (7), associazioni di promozione sociale (8), associazioni di formazione extra-scolastica della persona (9), società sportive dilettantistiche (10), associazioni pro-loco (11), organizzazioni (12), altri enti (13).
L’adempimento deve essere effettuato soltanto se si tratta di variazioni determinanti per la fruizione delle agevolazioni fiscali concesse agli enti interessati. L’obiettivo primario è contrastare eventuali frodi e tutelare le vere forme associazionistiche.
Di conseguenza, non occorre inviare il modello se le novità hanno riguardato:
- i proventi per attività di sponsorizzazione e pubblicità
- i messaggi pubblicitari
- l’ammontare medio delle entrate complessive
- il numero degli associati dell’ente nell’ultimo esercizio
- l’ammontare di erogazioni liberali ricevute
- l’ammontare di contributi pubblici ricevuti
- il numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi.
Altra ipotesi di ripresentazione del modello è quella relativa alla perdita dei requisiti qualificanti (previsti dalla normativa tributaria): in tal caso, infatti, il modello deve essere ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”.
Sempre in materia di termini di invio, e al di là delle ipotesi di ripresentazione di cui si è detto, si ricorda che, in linea generale, gli enti di nuova creazione sono tenuti alla trasmissione del modello Eas entro 60 giorni dalla data di costituzione.
Modalità di invio
La trasmissione deve essere effettuata in via telematica e può essere eseguita direttamente dal contribuente (attraverso Fisconline o Entratel) oppure tramite un intermediario abilitato. In quest’ultimo caso, l’intermediario è tenuto a rilasciare al richiedente, nel momento in cui riceve il modello o assume l’incarico alla sua predisposizione, l’impegno a trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati in esso contenuti. L’intermediario, inoltre, è tenuto a rilasciare al contribuente una copia del modello i cui dati sono stati trasmessi, insieme a una copia della comunicazione dell’Agenzia attestante l’avvenuta presentazione. Sul sito delle Entrate sono disponibili i software di compilazione e di controllo: il primo consente di inserire i dati e di predisporre il file da inviare, il secondo, invece, verifica, prima della trasmissione definitiva, la presenza di eventuali anomalie e incongruenze.
La dimenticanza può essere sanata
L’associazione che non rispetta la scadenza del 3 aprile può regolarizzare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali si abbia avuto formale conoscenza), presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, e versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 con il codice tributo “8114” (remissione in bonis).