Come più volte annunciato, anche la spedizione del modello 770 per l’anno 2015 è prossima allo slittamento.
Stando alle ultime indiscrezioni, i tecnici del Tesoro avrebbero confermato ufficiosamente la proroga. Si sta lavorando per spostare la scadenza dal 31 luglio al 30 settembre, anche se la data non è ancora certa. Il testo comunque dovrebbe essere sottoposto all’attenzione del prossimo Consiglio dei Ministri che, pare, intenzionato a concederne lo slittamento.
Già nel question time di oggi (23 luglio 2015) l’Esecutivo dovrebbe far capire ufficialmente il proprio orientamento favorevole alla proroga dell’invio del modello 770.
Devono presentare il modello 770 ordinario i sostituti d’imposta che hanno corrisposto:
- somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale
- compensi per avviamento commerciale
- contributi a enti pubblici e privati
- riscatti da contratti di assicurazione sulla vita
- premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero
- utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi.
In particolare:
- società di capitali ed enti commerciali a esse equiparate (enti pubblici e privati) che risiedono nel territorio dello Stato
- enti non commerciali, compresi gli enti pubblici (Regioni, Province, Comuni) e privati residenti nel territorio dello Stato
- associazioni non riconosciute, consorzi, aziende speciali
- società e enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato
- trust
- condomìni
- società di persone, di armamento e di fatto residenti nel territorio dello Stato
- società o associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti o professioni residenti nel territorio dello Stato
- aziende coniugali, se l’attività è esercitata in forma societaria tra coniugi residenti nel territorio dello Stato
- gruppi europei d’interesse economico (Geie)
- persone fisiche che esercitano arti e professioni, imprese commerciali e agricole
- amministrazioni dello Stato
- curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto d’imposta estinto.
Inoltre, devono presentare il modello 770 ordinario:
– i soggetti che hanno applicato nel periodo interessato:
- l’imposta sostitutiva su interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari
- l’imposta sostitutiva sui dividendi
- l’imposta sostitutiva su ciascuna plusvalenza o altro reddito diverso e l’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio (limitatamente ai soggetti diversi da quelli indicati nell’articolo 73, comma 1, lett. a) e d) del Dpr n. 917/1986) si tratta delle società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative e di mutua assicurazione, società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti del territorio dello Stato
– i soggetti tenuti agli obblighi di comunicazione per l’opzione per l’imposta sostitutiva (articolo 6, comma 2, Dlgs n. 461/1997) e di comunicazione da parte degli intermediari dei dati relativi alle singole operazioni effettuate nell’anno precedente (articolo 10 Dlgs n. 461/1997)
– i soggetti tenuti all’obbligo di comunicazione degli utili pagati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione
– i rappresentanti fiscali di un soggetto non residente.