Si avvicina il termine di scadenza per l’invio telematico delle certificazioni uniche relative ai lavoratori dipendenti e del modello 770.
La stagione dichiarativa 2018 si apre con il primo appuntamento dedicato ai sostituti d’imposta e all’invio delle Certificazioni Uniche. La prima data in calendario di quest’anno, infatti, è quella fissata al 7 marzo, entro la quale i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate – rigorosamente in modalità telematica – il modello “ordinario” della Certificazione unica 2018.
La scadenza della certificazione unica 2018 autonomi è per quest’anno il 7 Marzo. Ove l’intermediario che si occupa delle certificazioni uniche dei lavoratori dipendenti mandi tutto entro la scadenza di mercoledì 7 marzo, e l’altro intermediario invii le certificazioni uniche autonomi entro il prossimo 31 ottobre (termine di scadenza del modello 770), sarà possibile l’invio separato del modello 770/2018.
Secondo le istruzioni ministeriali al modello 770/2018 (pagina 2):
È data facoltà ai sostituti d’imposta di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i quadri ST, SV, SX relativi alle ritenute operate su:
- Redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- Redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- Dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico (art. 25 del D.L. n. 78 del 31 maggio 2010), già presenti nel quadro SY;
- Locazioni brevi inserite all’interno della CU (articolo 4, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96);
- Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi (art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall’art. 15, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102) e somme liquidate a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme comunque dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza.
Tale facoltà è riconosciuta sempreché abbiano trasmesso, nei diversi termini previsti dall’art. 4 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322, entro il 7 marzo 2018 (ovvero il 31 ottobre 2018) sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e sia, qualora richiesto, Certificazione degli utili”.
L’invio delle certificazioni uniche 2018 dipendenti oltre il termine del prossimo 7 marzo comporterà l’irrogazione delle sanzioni previste. Per la scadenza delle certificazioni uniche 2018 autonomi, invece, il termine di scadenza del prossimo 7 marzo non è da considerarsi perentorio. Salvo che queste certificazioni non abbiano rilevanza ai fini del modello 730 precompilato.
Di conseguenza, le certificazioni uniche 2018 autonomi potranno essere inviate entro e non oltre il termine di scadenza del modello 770/2018, senza l’aggravio di ulteriori sanzioni.
Il modello 770 può essere separato solo ove le certificazioni uniche riferibili al contribuente sono di due tipologie, altrimenti non avrebbe alcun senso la separazione del modello.
Un altro aspetto importante da sottolineare in materia di invio telematico separato del modello 770/2018 è quello relativo all’indicazione dell’“altro professionista”. Quest’anno, infatti, torna l’obbligo di indicare il codice fiscale dell’intermediario che invia la restante parte del modello 770, oltre alla tipologia di ritenute oggetto di invio.