L’Agenzia delle entrate si occupa nuovamente del processo di esecuzione dei conguagli fiscali da 730.
Dopo aver previsto l’eliminazione del termine del 31 marzo per la trasmissione, da parte dei sostituti d’imposta, dell’indirizzo presso cui ricevere i risultati contabili dei 730 (cfr provvedimento 14 aprile 2017), l’amministrazione, con la risoluzione 51/E del 24 aprile 2017, compie un ulteriore passo verso la semplificazione e la maggiore efficienza dell’intera procedura.
La legge prevede che i Centri di assistenza fiscale e i professionisti abilitati devono comunicare, in via telematica, all’Agenzia delle entrate il risultato contabile delle dichiarazioni inviate (modello 730-4). A sua volta, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei sostituti d’imposta (sempre con modalità telematica) i dati ricevuti, per rendere possibile le operazioni di conguaglio.
A tal fine, i sostituti devono comunicare all’Agenzia la “sede telematica” dove ricevere i dati e lo possono fare o compilando il quadro CT della Certificazione unica o il modello CSO – “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate”.
Come detto, il provvedimento dello scorso 14 aprile ha eliminato il precedente termine del 31 marzo per l’invio del modello CSO. Pertanto, ora i sostituti d’imposta possono comunicare la sede telematica anche oltre tale data, producendo effetti immediati.
Il percorso del flusso telematico delle informazioni necessarie per il conguaglio (e, quindi, per le operazioni di rimborso o di addebito degli importi risultanti dai 730), peraltro, prevede un ulteriore passaggio: infatti, l’Agenzia delle Entrate, entro 15 giorni dalla ricezione dei modelli 730-4, comunica al Caf/professionista che i dati relativi al risultato contabile sono stati messi a disposizione del sostituto d’imposta.
Tuttavia, può succedere che non sia possibile inviare i dati contabili al sostituto perchè quest’ultimo non ha comunicato, né con il quadro CT né con il modello CSO, la sede telematica dove riceverli. In questo caso, potrebbero crearsi problemi e lungaggini per il conguaglio. Proprio per evitare inconvenienti di questo tipo, con la risoluzione pubblicata oggi, l’Agenzia, dopo aver ricordato che da quest’anno il modello 730-4 è accettato indipendentemente dalla circostanza che il sostituto abbia comunicato la sede telematica, ha precisato che l’attestazione della messa a disposizione del sostituto dei dati necessari per il conguaglio può essere fornita sino al 31 luglio, se nel frattempo il sostituto stesso ha provveduto all’invio del modello CSO.
Dal 31 luglio, inoltre, all’intermediario viene rilasciata una ricevuta di riepilogo che contiene sia i dati già messi a disposizione dei sostituti sia quelli relativi ai modelli 730-4 per i quali l’operazione non è stata possibile. Per i modelli CSO inviati dopo il 31 luglio, l’Agenzia rilascia ai Caf/professionisti le ricevute relative ai modelli 730 per i quali è andata a buon fine l’attività di messa a disposizione dei sostituti dei dati contabili (oltre a una ricevuta di riepilogo mensile).
Infine, la risoluzione chiarisce che solo i risultati contabili che non è stato possibile mettere a disposizione dei sostituti (per mancanza di indicazione della sede telematica) possono essere inviati direttamente dal Caf o dal professionista ai sostituti, utilizzando i tradizionali canali di comunicazione (e-mail, fax eccetera). In tal modo, quindi, si assicura che i risultati contabili dei modelli 730 comunque arrivino al sostituto affinché possa eseguire le operazioni di conguaglio.