Sul portale delle Entrate è presente il Modello 730/2018 precompilato. L’anno scorso, però, chi ha percepito anche redditi d’impresa come si deve comportare?
Il contribuente per il quale l’Agenzia delle entrate ha elaborato il 730 precompilato, ma che nel corso del 2017 ha percepito anche redditi che non possono essere dichiarati con quel modello (come, ad esempio, i redditi d’impresa), non può utilizzare il 730 precompilato, ma deve presentare la dichiarazione avvalendosi del modello Redditi Pf.
Il reddito di impresa, nel diritto tributario italiano, è quello disciplinato dagli artt. 55-66 e 81-142 del Testo unico delle imposte sui redditi (D.lgs. 917/1986 – cd.TUIR).
Ai sensi del c.1, dell’art. 55, del TUIR, è tale il reddito derivante dall’esercizio di imprese commerciali, ossia dall’esercizio professionale ed abituale, anche se non esclusivo, delle attività indicate nell’art. 2195 del codice civile e delle attività agricole indicate nell’art. 32, c.2, lettere b) e c), che eccedono i limiti ivi stabili, anche se non organizzate in forma di impresa.
Sono soggette al reddito d’impresa (artt. 32, 55 TUIR e 2195 c.c.):
- le attività industriali dirette alla produzione di beni o di servizi;
- l’attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- l’attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- l’attività bancaria o assicurativa;
- le altre attività ausiliarie delle precedenti;
- per la parte eccedente i limiti, l’attività di allevamento di animali con mangimi ottenibili per meno di un quarto dal terreno agricoloe le attivita’ dirette alla produzione di vegetali tramite l’utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste (anche se non organizzate in forma d’impresa);
- per la parte eccedente i limiti, le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti non prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, in riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali (anche se non organizzate in forma d’impresa);
- le attività organizzate in forma d’impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c. (punti 1-5 di questo elenco);
- l’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- tutte le attività agricole, anche al di sotto dei limiti suddetti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa o alle società di capitali.