L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, fa il punto della situazione sulla gestione del flusso telematico del Modello 730.
L’Agenzia, oltre a richiamare i propri precedenti di prassi ancora attuali, definisce e mette a disposizione dei soggetti interessati un utile e dettagliato cronoprogramma. L’Agenzia delle entrate, con la circolare n. 4/E del 12 marzo 2018, fa il punto della situazione sulla gestione del flusso telematico (finalizzato alle operazioni di conguaglio) dei risultati contabili dei 730 trasmessi dai soggetti che prestano assistenza fiscale (Caf, professionisti abilitati e sostituti d’imposta) e di quelli presentati direttamente via web dai contribuenti.
Nel documento di prassi, innanzitutto, si ricordano i numerosi cambiamenti che hanno interessato negli ultimi anni la fase finale dell’assistenza fiscale relativa al modello 730 per effetto dell’introduzione del 730 senza sostituto, della dichiarazione precompilata diretta e dei controlli preventivi sui rimborsi da 730.
Inoltre, l’Agenzia ricorda che le procedure telematiche sono state interessate da un costante processo di consolidamento tecnico, che ha permesso una più completa informatizzazione del flusso telematico attraverso, ad esempio:
- il flusso “di ritorno” per i risultati contabili da denegare a cura dei sostituti d’imposta,
- l’ampliamento dell’ambito temporale per la comunicazione della sede telematica da parte dei sostituti d’imposta
- l’inserimento nel flusso telematico del modello 730-4 di NoiPa e di tutti i sostituti d’imposta (ad accezione dell’Inps, che continua a ricevere sui propri sistemi informativi i dati dei risultati contabili).
Pertanto, l’Amministrazione, nel documento di prassi pubblicato oggi, con l’obiettivo di mettere a disposizione degli interessati uno strumento in grado di assicurare l’uniforme applicazione delle norme relative al flusso telematico, da un lato, raccoglie i chiarimenti forniti nel corso del tempo, e, dall’altro, indica un puntuale cronoprogramma per la gestione del flusso stesso.
Di seguito, una sintesi dei contenuti della circolare.
Modello 730-4
La fase finale dell’assistenza fiscale relativa al 730 è rappresentata dal flusso telematico relativo ai dati contabili necessari per le operazioni di conguaglio sulle retribuzioni. Il conguaglio è effettuato dai sostituti d’imposta a seguito della ricezione dei risultati contabili da parte dell’Agenzia delle entrate.
A tal proposito, i sostituti hanno l’obbligo di ricevere in via telematica i dati contenuti nei modelli 730-4 dei propri dipendenti tramite i servizi telematici dell’Agenzia e, pertanto, devono comunicare la sede telematica (propria o di un intermediario) dove riceverli (articolo 16, comma 4-bis, decreto 31 maggio 1999, n. 164 – “flusso telematico dei modelli 730-4“).
Peraltro, a partire dal 2015, i sostituti d’imposta hanno l’obbligo di comunicare la scelta della sede telematica dove ricevere i modelli 730-4 unitamente alle certificazioni uniche (Cu) entro il 7 marzo. Per consentire ai sostituti d’imposta di trasmettere correttamente i dati sono stati predisposti:
- il quadro CT (all’interno della Cu), da utilizzare esclusivamente in caso di comunicazione effettuata per la prima volta
- il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” (modello Cso), per effettuare le variazioni dei dati precedentemente comunicati o per effettuare la comunicazione per la prima volta.
Quadro CT
Il quadro CT, riservato ai sostituti d’imposta che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente e che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello Cso, deve essere compilato per ogni fornitura di Cu, qualora il sostituto d’imposta effettui più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. In questo caso, per poter rendere disponibili i risultati contabili dei dipendenti, sono acquisiti la sede telematica e gli altri dati presenti nel quadro CT contenuti nell’ultimo invio effettuato nel periodo ordinario di presentazione delle Cu.
Come detto, le Cu devono essere presentate entro il 7 marzo (esse, peraltro, sono considerate tempestive se inviate entro 5 giorni dalla ricevuta di scarto). Per una corretta gestione del flusso telematico, dopo la prima metà del mese di marzo non è consentito inserire all’interno della Cu il quadro CT. Pertanto, sono presi in considerazione i dati contenuti nell’ultimo invio effettuato entro la suddetta data.
Modello Cso
Il modello Cso (approvato con il provvedimento 22 febbraio 2013) deve essere inviato mediante i servizi telematici, direttamente o tramite un intermediario incaricato ed è utilizzato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello e che non hanno trasmesso il quadro CT (ad esempio, i sostituti d’imposta non tenuti alla presentazione delle Cu) e da coloro che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011 con il modello Cso ovvero con il quadro CT della Cu.
La circolare chiarisce che il modello Cso presentato per la prima volta è efficace normalmente dal giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa, con riferimento ai risultati contabili per i quali non risulti già fornita al soggetto che ha prestato l’assistenza la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione, al sostituto d’imposta o al suo delegato, dei risultati contabili.
In caso di comunicazione di variazione dei dati già inviati con il modello Cso, deve essere indicato il numero di protocollo (23 cifre) attribuito all’ultima comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta, e regolarmente acquisita, che si intende variare. Invece, se oggetto di variazione sono i dati già trasmessi con il quadro CT, bisogna indicare il numero di protocollo telematico dell’ultimo file contenente il predetto quadro, validamente presentato (composto da 17 caratteri e seguito dal numero convenzionale “999999”).
I numeri di protocollo:
- sono rilevabili dalle relative ricevute di trasmissione e dal cassetto fiscale del sostituto d’imposta
- possono essere richiesti a un qualunque ufficio dell’Agenzia delle entrate, mediante istanza sottoscritta dal sostituto d’imposta persona fisica, o dal rappresentante legale della società o ente (è possibile anche la delega ad altro soggetto).
Il modello Cso di variazione produce effetti normalmente il giorno successivo a quello di messa a disposizione della ricevuta di accoglimento della comunicazione stessa con riferimento ai risultati contabili non ancora messi a disposizione o per i quali non risulti già fornita al soggetto, che ha prestato l’assistenza, la ricevuta attestante la mancata messa a disposizione. Infine, nel caso in cui cessi l’attività, il sostituto d’imposta deve utilizzare, per indicare questa circostanza, la sezione del modello Cso relativa alla revoca della comunicazione.
Cessazione dell’incarico di delega alla ricezione dei modelli 730-4
La circolare si occupa anche del caso in cui il sostituto d’imposta non abbia comunicato (con il modello Cso) la variazione dell’intermediario delegato alla ricezione dei risultati contabili dei 730 presentati dai propri dipendenti. In questa ipotesi, l’intermediario cessato dall’incarico deve inviare all’Agenzia delle entrate, dalla propria casella pec, una comunicazione all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it indicando nel campo “Oggetto” del messaggio: “Comunicazione di cessazione dall’incarico di ricevere i modelli 730-4”.
La comunicazione deve contenere:
- il codice fiscale dell’intermediario e un suo recapito telefonico
- il codice fiscale del sostituto d’imposta
- il numero di protocollo della comunicazione contenente la delega alla ricezione dei modelli 730-4 (Cso o CT)
- la data di cessazione dall’incarico.
- in allegato deve essere inviata una copia della lettera di cessazione dall’incarico indirizzata al sostituto d’imposta, da cui si evinca la data certa di trasmissione.
L’Agenzia delle entrate, dopo aver verificato la regolarità della richiesta, contatta il sostituto d’imposta attraverso messaggio all’indirizzo pec rilevabile dall’Ini-Pec (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata), per invitarlo a presentare la comunicazione di variazione.
Flusso telematico dati 730-4
Il modello 730-4 deve essere sempre allegato al 730, a eccezione delle seguenti ipotesi:
- 730 presentato in assenza di sostituto d’imposta
- contribuente con sostituto d’imposta Inps.
A tal proposito, si ricorda che l’Inps è escluso dal flusso telematico tramite l’Agenzia delle entrate poiché i risultati contabili delle dichiarazioni dei contribuenti che percepiscono somme dall’Istituto devono essere trasmessi, in via telematica, direttamente all’Inps dal soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
Anche nel caso di assistenza fiscale prestata direttamente dal sostituto d’imposta ai propri dipendenti, i dati dei modelli 730-4 devono sempre essere trasmessi insieme ai dati del 730. Quindi, il sostituto che ha prestato assistenza fiscale deve ricevere i risultati contabili dall’Agenzia delle entrate per poter effettuare i conguagli sulle retribuzioni. I dati relativi ai modelli 730-4 sono resi disponibili ai sostituti d’imposta a partire dall’ultima decade di giugno e fino al 10 dicembre.
Ricevute di ricezione dei dati relativi ai risultati contabili dei 730
A partire dalla prima decade di luglio, l’Agenzia fornisce a chi ha prestato assistenza fiscale l’attestazione della disponibilità dei dati al sostituto d’imposta, indicando nella ricevuta il codice SI. Se, in assenza di comunicazione Cso/CT da parte del sostituto d’imposta o per disabilitazione della sede telematica o in presenza di ambiente di sicurezza non valido, la messa a disposizione non è andata a buon fine, e qualora siano successivamente rimosse le cause che hanno determinato la mancata disponibilità, l’attestazione può essere fornita fino alla produzione della ricevuta mensile di riepilogo.
Ricevuta di riepilogo
L’Agenzia delle entrate, per ciascuna fornitura di 730 trasmessi, mette a disposizione mensilmente a favore del soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale, a partire dalla fine del mese di luglio e fino al mese di dicembre, una ricevuta di riepilogo che contiene i dati già attestati con le ricevute dei dati relativi ai risultati contabili e, in aggiunta, quelli eventuali relativi ai modelli 730-4 che non sono stati messi a disposizione.
Mancata messa a disposizione dei 730-4 in caso di presentazione diretta della dichiarazione (via web)
Per i 730 precompilati presentati direttamente via web, l’Agenzia delle entrate informa il contribuente della mancata messa a disposizione dei 730-4, attraverso un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione della dichiarazione.
Dato che la dichiarazione risulta regolarmente presentata, in presenza di un debito, il contribuente è tenuto soltanto effettuare i pagamenti con F24.
Al contrario, se il risultato è a credito, il contribuente può, alternativamente:
- presentare un 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” del frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta (che possono essere anche quelli già indicati nella eventualità in cui il sostituto abbia nel frattempo provveduto a comunicare all’Agenzia delle entrate l’indirizzo telematico) o indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione “senza sostituto”
- rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Nel caso di presentazione della dichiarazione “senza sostituto”, l’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante F24 entro il 30 novembre.
Richiesta re-inoltro file 730-4
Il sostituto d’imposta che vuole ricevere, nella nuova sede telematica, anche i risultati contabili già messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate sulla sede telematica sostituita, può inviare una specifica richiesta dalla propria casella pec all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it, indicando nel campo “Oggetto” del messaggio: “Richiesta re-inoltro file 730-4”. La richiesta deve contenere il codice fiscale dell’intermediario e quello del sostituto d’imposta e la data di variazione della Cso sostitutiva.
A seguito della richiesta, tutti i modelli 730-4 relativi al sostituto già consegnati presso la precedente sede telematica saranno nuovamente messi a disposizione presso la nuova sede insieme agli eventuali successivi modelli 730-4.
Controlli preventivi
La circolare indica anche le procedure attraverso cui gestire il flusso telematico con riguardo ai 730 sottoposti a controlli preventivi nei casi previsti dall’articolo 5, comma 3-bis, Dlgs 175/2014 (730 presentato con modifiche rispetto a quello precompilato, 730 da cui emerge un rimborso superiore a 4mila euro, 730 da cui emergono elementi di incoerenza rispetto ai criteri definiti con il provvedimento 9 giugno 2017).
Presentazione diretta della dichiarazione
Per i 730 precompilati presentati direttamente via web (inclusi quelli in cui sia indicato l’Inps come sostituto d’imposta), sottoposti a controllo preventivo, l’Agenzia informa il contribuente mediante un avviso nell’area autenticata e un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione diretta della dichiarazione. L’Agenzia delle provvede all’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante F24 entro il 30 novembre.
Presentazione a un Caf/professionista o al sostituto d’imposta
Se il contribuente si è avvalso di un Caf/professionista o dell’assistenza fiscale del proprio sostituto d’imposta e il suo 730 è stato inserito tra quelli assoggettati ai controlli preventivi, l’Agenzia delle entrate non rende disponibile il risultato contabile per l’effettuazione del conguaglio e informa il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale (codice CO nella ricevuta). A sua volta, il Caf/professionista deve informare il contribuente che l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione.
L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante F24 entro il 30 novembre. Il Caf/professionista non deve in nessun caso comunicare al sostituto d’imposta il risultato contabile di una dichiarazione assoggettata al controllo preventivo.
Sostituto d’imposta Inps
Per l’effettuazione dei controlli preventivi sui 730 aventi come sostituto d’imposta l’Inps, l’Agenzia delle entrate e l’istituto di previdenza cooperano tra loro, scambiandosi le informazioni necessarie. In particolare, l’Inps non effettua il rimborso, dandone comunicazione al Caf/professionista per la successiva informazione al contribuente. Il Caf/professionista informa il contribuente che l’Agenzia delle entrate dispone l’erogazione del rimborso spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione. L’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante F24 entro il 30 novembre.
Conguaglio da effettuare risultante nel modello 730-4
I sostituti d’imposta tengono conto del risultato contabile dei 730 e il relativo debito o credito è, rispettivamente, aggiunto o detratto a carico delle ritenute d’acconto relative al periodo d’imposta in corso al momento della presentazione della dichiarazione. Il risultato contabile è costituito dalla somma algebrica di tutte le imposte a debito (inclusi eventuali primo acconto Irpef e cedolare secca e acconto tassazione separata) e a credito, relative al dichiarante e al coniuge dichiarante, scaturite dalla liquidazione del 730 ed è indicato nel modello 730-4 nel rigo denominato “Conguaglio da effettuare nel mese di luglio“, che può essere compilato in alternativa per le somme a debito (casella “Importo da trattenere“) ovvero per quelle a credito (casella “Importo da rimborsare“).
Diniego di effettuazione del conguaglio
Il documento di prassi ricorda che il diniego di effettuare il conguaglio da parte del sostituto è possibile esclusivamente nei casi in cui il rapporto di lavoro con il contribuente:
- non è mai esistito
- è cessato prima della data stabilita per l’avvio della presentazione del 730 (dato che la Cu deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 31 marzo, il 1° aprile è la data di avvio della presentazione del 730).
Nel caso particolare di cessazione del rapporto di lavoro ovvero di aspettativa con assenza di retribuzione (o analoga posizione) successivamente alla data di avvio della presentazione del 730, ma prima dell’effettuazione o del completamento delle operazioni di conguaglio, il sostituto d’imposta non esegue i conguagli a debito e comunica tempestivamente agli interessati gli importi risultanti dalla dichiarazione, per l’effettuazione dei relativi versamenti diretti. La circolare ricorda la possibilità per i contribuenti che si trovano nella posizione di momentanea assenza di retribuzione di richiedere la trattenuta della somma a debito, con l’applicazione dell’interesse dello 0,40% mensile, se il sostituto deve loro erogare emolumenti entro l’anno d’imposta.
Il sostituto, che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione del conguaglio, ne deve dare comunicazione, tramite i servizi telematici dell’Agenzia, entro cinque giorni lavorativi da quello di ricezione dei risultati contabili per il successivo inoltro al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale.
A sua volta, l’Agenzia, a partire dalla metà del mese di luglio e successivamente con cadenza settimanale, trasmette al soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale i dati dei contribuenti per i quali ha ricevuto il diniego del sostituto d’imposta di effettuare il conguaglio. Il soggetto che ha prestato l’assistenza fiscale comunica al contribuente il diniego del sostituto d’imposta per consentire le necessarie verifiche e la presentazione della dichiarazione integrativa, modificando i dati del sostituto d’imposta ovvero indicando l’assenza del sostituto.
L’invio di un diniego non può essere annullato né rettificato e, pertanto, dopo il relativo invio il sostituto non deve effettuare il conguaglio relativamente al modello 730-4 per cui ha effettuato il diniego. In caso di invio di un diniego effettuato per errore dal sostituto d’imposta, il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, indicando i dati dello stesso sostituto d’imposta.
Diniego in caso di presentazione diretta della dichiarazione (via web)
Infine, l’ultimo aspetto preso in considerazione dalla circolare è quello relativo al diniego di effettuazione del conguaglio nei casi in cui il 730 sia stato presentato direttamente (via web) dal contribuente. In questa ipotesi, ricorda il documento di prassi, il sostituto d’imposta deve comunicare in via telematica all’Agenzia delle entrate, tramite un’apposita funzionalità disponibile sul sito dei servizi telematici, il codice fiscale del soggetto per il quale non è tenuto a operare il conguaglio.
A sua volta, l’Agenzia delle entrate provvede a darne comunicazione al contribuente attraverso un avviso nell’area autenticata nonché mediante la trasmissione di un messaggio di posta elettronica all’indirizzo e-mail indicato in fase di presentazione diretta della dichiarazione.
Dato che la dichiarazione risulta regolarmente presentata, se emerge un debito il contribuente dovrà soltanto effettuare i pagamenti con il F24. Al contrario, in presenza di un risultato a credito il contribuente può, alternativamente:
- presentare un 730 integrativo, indicando il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” del frontespizio, utilizzando le funzionalità disponibili nell’area autenticata con la possibilità di modificare esclusivamente i dati del sostituto d’imposta ovvero di indicare l’assenza del sostituto con gli effetti di una dichiarazione “senza sostituto”
- rivolgersi a un Caf o a un professionista abilitato per la presentazione della dichiarazione integrativa.
Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente o tramite Caf/professionista con modalità “senza sostituto”, l’eventuale secondo o unico acconto dovuto dovrà essere versato mediante modello F24 entro il 30 novembre
Cronoprogramma Gestione flusso modello 730-4 (*)
Periodo | Soggetto | Adempimento |
Da dicembre al 15 gennaio | Sostituto d’imposta | Comunicazione cessazione incarico ricezione 730-4 |
Dal 23 gennaio al 25 marzo | Agenzia entrate | Sospensione trasmissione CSO |
Fine gennaio | Agenzia entrate | Pubblicazione elenco sostituti con indirizzo telematico noto |
Primi giorni di febbraio | Agenzia entrate | Pubblicazione software compilazione, controllo CU e apertura canale telematico |
Dai primi giorni di febbraio a metà del mese di marzo |
Sostituti d’imposta | Trasmissione CU con CT |
Dalla seconda metà del mese di marzo |
Agenzia entrate | Pubblicazione software compilazione e controllo CU priva di CT |
Dalla seconda metà del mese di marzo |
Sostituti d’imposta | Trasmissione CU priva di CT |
Dal primo al 22 gennaio e dal 26 marzo al 31 dicembre |
Sostituti d’imposta | Trasmissione CSO |
20 giugno | Contribuente | Termine possibilità di annullamento 730 web |
Dall’ultima decade del mese di giugno |
Agenzia entrate | Avvio messa a disposizione dei 730-4 pervenuti |
Dal 5 luglio | Sostituti d’imposta | Possibilità effettuazione dinieghi |
Dalla prima decade del mese di luglio |
Agenzia entrate | Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta attestante disponibilità 730-4 ai sostituti |
Dal 16 luglio e settimanalmente | Agenzia entrate | Notifica a Caf/professionisti dinieghi ricevuti dai sostituti |
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) |
Agenzia entrate | Trasmissione a Caf/professionisti ricevuta mensile di riepilogo 730-4 |
Da fine luglio a fine novembre (mensilmente) |
Agenzia entrate | Spedizione e-mail per 730 web a controllo o non consegnati |
Entro il 10 agosto e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre |
Agenzia entrate | Re-inoltro 730-4 a nuovo delegato |
10 dicembre | Agenzia entrate | Termine messa a disposizione 730-4 |
20 dicembre | Sostituti d’imposta | Termine funzionalità effettuazione dinieghi |
(*) Per le date che cadono di sabato, domenica o in giorni festivi, il termine potrà essere fissato al primo giorno lavorativo antecedente o successivo a tali date