Modello Cu e relative specifiche tecniche sono disponibili già dal 15 gennaio. Niente sanzioni per gli invii tardivi che riguardano solo redditi non dichiarabili tramite 730.

Non manca nulla, tutto è pronto e operativo per la predisposizione e trasmissione della Certificazione unica che, da quest’anno, sostituisce sia lo “storico” Cud sia le “vecchie” certificazioni in forma libera relative ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi diversi e alle provvigioni.
Già dal 15 gennaio scorso (pertanto, nel pieno rispetto del termine fissato dal Dpr 322/1998) è stata pubblicata la versione definitiva del modello Cu e, nello stesso giorno (con un mese di anticipo rispetto alla data ultima), sono state rese note anche le specifiche tecniche per l’invio dei dati. Da inizio febbraio, inoltre, sul sito delle Entrate è disponibile il software gratuito per la compilazione e l’invio delle certificazioni.

Dunque, i sostituti d’imposta – ricorda l’Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 12 febbraio – hanno tempo fino al 9 marzo (quest’anno il 7 marzo, termine ordinario previsto dalla norma, cade di sabato) per inviare telematicamente i modelli per i redditi 2014 all’Agenzia delle Entrate, che è chiamata, per la prima volta, a predisporre e a rendere disponibili le dichiarazioni precompilate entro il prossimo 15 aprile.

Tuttavia, trattandosi di un “battesimo”, per semplificare ulteriormente la prima applicazione dell’adempimento finalizzato alla “confezione” della dichiarazione precompilata, quest’anno sarà facoltativo sia esporre i dati assicurativi relativi all’Inail sia inviare i modelli Cu in cui sono esposti esclusivamente redditi esenti.
Inoltre, le certificazioni contenenti esclusivamente redditi non “compatibili” con il modello 730 (ad esempio, quelli di lavoro autonomo abituale) potranno essere trasmesse anche successivamente alla scadenza del 9 marzo 2015, senza che la circostanza comporti l’applicazione di sanzioni.

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

 

 

cud