Una carrellata delle disposizioni approvate all’interno della Legge di Stabilità, che riguardano da vicino gli Enti Locali.
Per i Comuni sarà più facile operare in deroga alle Convenzioni CONSIP. In Commissione Bilancio alla Camera sono stati approvati alcuni emendamenti alla Legge di Stabilità 2016 attraverso i quali vengono autorizzati gli Enti a conseguire risparmi di spesa aggiuntivi andando in deroga alle Convenzioni CONSIP. Un emendamento alla legge prevede l’obbligatorietà per la PA di pubblicare sull’osservatorio Anac i contratti di beni e servizi superiori al milione, al fine di assolvere all’ obbligo di trasparenza che vale anche per tutti quelli in corso dall’entrata in vigore della legge di Stabilità.
La modifica interviene sull’obbligo da parte delle Pa di approvare entro il mese di ottobre di ciascun anno un programma biennale (con aggiornamenti annuali) di acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore a un milione di euro. I contratti devono peraltro essere pubblicati «informato integrale». La disposizione si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge che abbiano ad oggetto la fornitura alle Pa di beni e servizi superiore al milione.
Ad esempio, al comma 262, all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: « È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extrarete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali.
Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all’Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati.
Oppure al comma 2, del comma 267, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L’ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.
Per tutte le altre novità potete consultare il file in allegato all’articolo, contenente l’estratto dei commi dal 262 al 332.