La legge di bilancio 2018 ha previsto due differenti strumenti per incentivare e agevolare l’utilizzo dei mezzi pubblici, regionali e interregionali: una specifica detrazione Irpef e una ipotesi di esenzione fiscale (articolo 1, comma 28, legge 205/2017).
La ratio delle nuove previsioni è da ricercare nella volontà del legislatore di incoraggiare il ricorso ai mezzi pubblici con l’obiettivo di ridurre il traffico soprattutto nelle grandi città, con ricadute positive anche sotto il profilo ambientale.
Una delle due ipotesi agevolative, peraltro, non è una novità assoluta. Infatti, la detrazione Irpef era stata già prevista dalla legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 309, legge 244/2007). Ed era stata prorogata dalla finanziaria dell’anno successivo (articolo 2, comma 7, legge 203/2008).
La detrazione Irpef
Come anticipato, è stata reintrodotta la detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo non superiore a 250 euro (nuova lettera i-decies, comma 1, articolo 15, Tuir). Non sono agevolabili, quindi, le spese per l’acquisto di singoli titoli di viaggio.
La detrazione si applica per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018, quindi potrà essere fatta valere con le dichiarazioni dei redditi che i contribuenti saranno chiamati a presentare nel 2019 (relative, appunto, al periodo d’imposta 2018). La detrazione spetta anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico. Fermo restando il limite annuo di importo complessivo (250 euro). La detrazione massima spettante, quindi, è pari a 47,50 (19% di 250).
Spese per il trasporto pubblico e reddito di lavoro dipendente
L’utilizzo del trasporto pubblico viene incentivato anche attraverso la previsione di un meccanismo di detassazione delle somme percepite. Direttamente o indirettamente, dai lavoratori dipendenti dai propri datori di lavoro per l’acquisto degli abbonamenti. Infatti, la legge di bilancio, modificando la disciplina della determinazione del reddito di lavoro dipendente, ha previsto anche che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro, ovvero le spese da quest’ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l’acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito di lavoro del dipendente (nuova formulazione della lettera d-bis, comma 2, articolo 51, Tuir).
Dal punto di vista soggettivo, quindi, le somme devono essere state erogate o rimborsate ovvero le spese devono essere state sostenute dal datore di lavoro,
- a favore della generalità dei dipendenti
- o di categorie omogenee di dipendenti.
Le spese agevolabili sono quelle sostenute per l’acquisto dei soli abbonamenti, non anche di singoli biglietti. Gli abbonamenti possono essere riferiti sia al trasporto pubblico locale sia a quello regionale e interregionale. Rientrano nel perimetro dell’agevolazione anche le spese per gli abbonamenti dei familiari fiscalmente a carico del dipendente.