merceSe la merce è distrutta o persa no a imposizione doganale e Iva. È la conclusione a cui è pervenuta la Corte di giustizia Ue nell’ambito di una controversia che ha per protagonisti una Spa a partecipazione statale e l’Amministrazione fiscale lettone.


La società ricorrente, in qualità di obbligato principale, ha vincolato un gruppo di carri cisterna al regime del transito comunitario esterno per il trasporto della merce, solventi, fino al posto di controllo doganale del porto di Ventspils in Lettonia. Durante il trasporto di tale merce nel territorio lettone, accidentalmente, a seguito del riscontro di una perdita del dispositivo di scarico inferiore, si verificava la distruzione o la perdita irrimediabile di una parte del materiale trasportato.

 

I due protagonisti della controversia

 

Oggetto del contendere è il trattamento, ai fini doganali e Iva, della merce importata nel regime del transito comunitario esterno e accidentalmente andata distrutta o persa irrimediabilmente. Protagonisti del contenzioso comunitario sono una società per azioni a partecipazione statale e l’Amministrazione finanziaria della Lettonia.

 

La posizione dell’Ufficio doganale

 

L’ufficio doganale di destinazione, constatando la mancanza di parte della merce, adottava una decisione con cui assoggettava a imposizione doganale e all’imposta sul valore aggiunto anche la merce distrutta o persa irrimediabilmente. La società trasportatrice presentava ricorso al tribunale amministrativo distrettuale territorialmente competente chiedendo l’annullamento della decisione di cui sopra. Successivamente sia il ricorso che l’appello di primo grado presentati venivano respinti. A seguito di riesame in sede di ricorso per cassazione, il giudice si pone dei dubbi interpretativi sulla applicabilità delle norme comunitarie, nella fattispecie del codice doganale e della direttiva Iva, come quella in esame, nella quale il calcolo dei dazi doganali e dell’Iva si applica nel caso di distruzione o perdita irrimediabile della merce trasportata. Ecco che, i giudici della Corte suprema amministrativa decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali riscontrate.

 

Le questioni pregiudiziali

 

Con la sua prima questione il giudice del rinvio chiede se, nel caso in cui la merce non sia presentata all’ufficio doganale di destinazione, a seguito di distruzione o perdita irrimediabile, sorga comunque l’obbligazione doganale. Con la sua seconda questione, invece, occorre stabilire se, nel caso in cui il volume totale della merce vincolata al regime del transito comunitario esterno, l’obbligazione doganale sorga a seguito di tale inadempienza. Con la terza questione si chiede di stabilire se alla luce della normativa Iva, precisamente articoli 70 e 71 della direttiva Iva, l’imposta sul valore aggiunto debba essere versata anche per le merci nel caso le stesse fossero andate distrutte o perse irrimediabilmente. Con la quarta questione si chiede se l’obbligato principale resti responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale anche in caso di insolvenza dello spedizioniere. Con la sua ultima questione, il giudice del rinvio, chiede di stabilire se l’autorità doganale di uno Stato membro, nella fattispecie in esame, ha l’obbligo di attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere.

 

Sulle questioni pregiudiziali

 

Sulla prima questione pregiudiziale, i giudici comunitari affermano che sebbene la scomparsa totale della merce presenta il rischio di essere immessa in commercio senza essere sdoganata nel caso di specie, la distruzione totale o la perdita irrimediabile rende indisponibile la merce per chiunque azzerando il suddetto rischio. Per quanto riguarda la causa della perdita o distruzione della merce, non essendo possibile escludere la causa di forza maggiore o quanto meno la possibile circostanza che le cause sfuggano a motivi di non diligenza degli operatori, spetta al giudice nazionale verificare, caso per caso, il rispetto delle procedure regolamentate. Quanto alla terza questione, non potendosi effettuare lo svincolo dal regime di transito comunitario di una merce distrutta o perduta irrimediabilmente, svincolo a seguito del quale sorge l’obbligazione Iva non potrà esigersi tale imposta sulle merci in questione. In considerazione del fatto che l’obbligato principale è responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale anche se lo spedizioniere non ha adempiuto le obbligazioni a lui incombenti, questi resta l’unico responsabile del pagamento dell’obbligazione doganale.

 

La pronuncia

 

I giudici della ottava sezione della Corte di giustizia europea, hanno dichiarato come alla luce dell’articolo 203, paragrafo 1, e dell’articolo 204, paragrafo 1, lettera a), del codice doganale comunitario, come successivamente modificato, nel caso delle inadempienze legate alla distruzione ed alla perdita irreparabile delle merci, di cui alla fattispecie principale, non sorge alcuna obbligazione doganale per le merci in questione. Allo stesso modo, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), nonché degli articoli 70 e 71 della direttiva 2006/112/CE sull’imposta sul valore aggiunto, non sorge alcuna obbligazione tributaria per la parte totalmente distrutta o irrimediabilmente persa di una merce vincolata al regime in oggetto. Infine, sebbene ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 1, lettera a) e di talune disposizioni del codice doganale comunitario, stabilisca il sorgere dell’onere per l’obbligato principale anche in caso di inadempienza dello spedizioniere, l’autorità doganale di uno Stato membro non è obbligato ad attivare la responsabilità solidale dello spedizioniere.