settore statale, regime fiscaleIl comma 7 dell’art. 17-bis del dlgs n. 546/92 prevede che in caso di accordo di mediazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge, non rilevando, quindi, la misura della sanzione irrogata nell’atto oggetto di ricorso anche se fosse superiore al minimo di legge. Per i tributi della Iuc, il sistema sanzionatorio definito ai commi da 695 a 700 dell’art. 1 della legge n. 147/2013, con riferimento alle violazioni dichiarative, prevede la sanzione dal 100 al 200% del tributo non versato con un minimo di euro 50 per le omissioni e la sanzione dal 50 al 100%, sempre con un minimo di euro 50, per le dichiarazioni infedeli.

 

Il comma 7 disciplina la quantificazione delle sanzioni dovute a seguito dell’intervenuto accordo di mediazione nella misura del 35% del minimo edittale previsto dalla legge e non già in rapporto all’ammontare del tributo risultante dalla mediazione. Se l’atto impositivo attiene ad omissioni dichiarative la sanzione è del 35%. Nei casi di infedeltà tributaria sarà pari al 17%. In caso di misura fissa con l’omesso versamento la sanzione è del 10, 50%.

 

Per l’accordo di mediazione il cui ammontare della pretesa tributaria sia fino a 50 euro, la sanzione ridotta sarà pari a 17,50 euro, mentre per tutti gli importi superiori la sanzione ridotta al 35% deve commisurarsi alla percentuale minima del 100% per le omissioni e del 50% per le infedeltà a prescindere dalla circostanza che la sanzione irrogata nell’atto impugnato sia stata commisurata su una misura percentuale superiore rispetto a quella minima. Il termine per la costituzione del Comune scatta dopo la fase di reclamo e mediazione.

 

L’automatica applicabilità della procedura di reclamo/mediazione rende il ricorso non procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni, entro il quale deve essere conclusa la procedura, tant’è che dallo spirare del predetto termine comincia a decorrere, per il ricorrente, quello perentorio di 30 giorni per la sua costituzione in giudizio ex comma 1 dell’articolo 22 del Dlgs 546/1992. Senonché, a causa di un’anticipata costituzione in giudizio del ricorrente, alcune Commissioni stanno fissando la data della sospensiva e in alcuni casi addirittura la trattazione del merito e ciò nel lasso temporale dei citati 90 giorni in palese inosservanza della causa di non procedibilità espressamente prevista dal comma 2 dell’articolo 17-bis del Dlgs 546/1992.

 

Va rilevato che l’articolo 9 del Dlgs 156/2015 ha modificato solo il primo periodo del comma 1 dell’articolo 23 del Dlgs 546/1992, adeguando l’indicazione dei soggetti resistenti, mentre nulla ha innovato rispetto alla natura del termine che era ed è rimasta meramente ordinatoria, salvo che, in caso di costituzione tardiva per la decadenza di determinate eccezioni. Quindi anche per il processo nel regime dal 1° gennaio 2016 trovano applicazione le regole sancite sul punto dal diritto vivente in base alle quali in tema di contenzioso tributario, la costituzione in giudizio della parte resistente deve avvenire, ai sensi dell’articolo 23 del Dlgs 546/1992, entro sessanta giorni dalla notifica del ricorso, a pena di decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d’ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi.

 

Consegue, quindi, che nonostante il citato articolo 23 indichi il termine per la costituzione in giudizio entro sessanta giorni dalla notifica/consegna/ricezione del ricorso, l’improcedibilità prevista dal citato articolo 17-bis fa decorrere detto termine non già dalla notizia del ricorso, bensì dallo scadere del termine di 90 giorni riservati ex lege per l’esperimento della procedura di reclamo/mediazione.