Mediazione tributaria: limite di valore delle controversie. La nuova soglia di valore delle controversie mediabili si applica nel caso di un atto notificato a mezzo posta prima del 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente dopo tale data?Mediazione tributaria: limite di valore delle controversie. La nuova soglia di valore delle controversie mediabili si applica nel caso di un atto notificato a mezzo posta prima del 1° gennaio 2018, ma ricevuto dal contribuente dopo tale data?


Il decreto-legge 50/2017 ha previsto l’innalzamento del valore delle controversie rilevante per la mediazione tributaria. In base alla nuova formulazione dell’articolo 17-bis, Dlgs 546/1992 (come modificato dall’articolo 10, comma 1, Dl 50/2017), infatti, per le liti di valore non superiore a 50mila euro (in luogo dei 20mila previsti dalla normativa previgente), il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione.

 

Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018 (articolo 10, comma 2, Dl 50/2017). Con riferimento all’entrata in vigore del nuovo limite, è stato precisato che la notifica si considera perfezionata nel momento della ricezione dell’atto da parte del contribuente e, dunque, rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario.

 

Ne consegue che, se l’atto è notificato a mezzo posta anteriormente al 1° gennaio 2018, ma è ricevuto dal contribuente successivamente a tale data, per l’eventuale controversia innanzi alla Commissione tributaria provinciale vale il nuovo limite di valore di 50mila euro (circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017).

 

Il valore della controversia si individua con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate. In caso di atto di irrogazione delle sanzioni ovvero di impugnazione delle sole sanzioni, il valore della controversia è invece costituito dalla somma delle sanzioni contestate.

 

Nelle controversie riguardanti il rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi – che il comma 6 dell’art. 17-bis espressamente ricomprende nell’ambito di applicazione del reclamo/mediazione  il valore corrisponde all’importo del tributo richiesto a rimborso, al netto degli accessori; qualora l’istanza di rimborso riguardi più periodi d’imposta, il valore della lite è dato dal tributo chiesto a rimborso per singolo periodo di imposta