mediazione tributariaDiventa operativa la modifica del valore delle controversie rilevante per la mediazione tributaria: le nuove soglie dal 2018.


Mediazione Tributaria: le nuove soglie dal 2018

Allo scopo di ampliare la funzione deflativa del contenzioso, infatti, l’articolo 10, comma 1, del Dl 50/2017 ha modificato l’articolo 17-bis, comma 1, del Dlgs 546/1992, innalzando da “ventimila euro” a “cinquantamila euro” la soglia di valore delle controversie interessate dal reclamo/mediazione. La modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018.

 

Contestualmente al provvedimento che ha aggiornato i fogli “Avvertenze” delle cartelle di pagamento alla luce delle nuove soglie del reclamo/mediazione tributaria, la circolare n. 30/E del 22 dicembre 2017 ripercorre le novità introdotte dal Dl 50/2017.

 

Fra le modifiche ricordate, il valore della controversia, costituito dall’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, la responsabilità per danno erariale dei rappresentanti dell’agente della riscossione che concludono accordi di mediazione limitatamente alle ipotesi di dolo, infine, il principio dell’indisponibilità dei tributi costituenti risorse proprie comunitarie, già recepito in altre discipline nazionali: il reclamo-mediazione non si applica alle controversie relative alle risorse proprie tradizionali comunitarie.

 

Il comma 1 dell’articolo10, nel prevedere che “All’articolo 17-bis, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, le parole: «ventimila euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»”, haesteso l’ambito di applicazionedelreclamo/mediazionealle controversie di valore non superiorea cinquantamila euro, nell’evidente intento di ampliarne la funzione deflattiva del contenzioso fino ad un importo ritenuto congruo per una previa gestione in sede amministrativa.

 

Ai fini della precisa delimitazione della nuova soglia di applicazione della procedura risulta essenziale la corretta determinazione del valore della controversia, sulla base dei consueti criteri normativi e di prassi, già ampiamente descritti con la circolare n. 9/E del 19 marzo 2012.