Pubblicato il Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”.
La manovra contiene un corposo pacchetto di misure in materia di enti territoriali (artt. da 12 a 40) che vanno dal riparto del Fondo di solidarietà comunale, alle disposizioni sui bilanci di Province e città metropolitane, al trasporto pubblico locale, ai contributi per le fusioni, alla verifica del rispetto del pareggio.
In tutto questo la normativa incrementa dal 25 al 75 la percentuale di turn over del personale anche per i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti. Inoltre, eleva al 90% il turn over per gli enti virtuosi nella gestione degli spazi finanziari per investimenti.
All’art. 14 si modifica il correttivo statistico stabilito dalla legge di bilancio 2017 per la definizione degli importi spettanti a ciascun comune a valere sul Fondo di solidarietà comunale, accogliendo in tal modo la richiesta avanzata in merito dall’ Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
All’ art. 27 si prevedono la stabilizzazione del Fondo destinato al finanziamento del trasporto pubblico locale (4.789.506.000 euro per l’anno 2017 e 4.932.554.000 euro per gli anni dal 2018 in poi) e l’incremento dal 60 % all’80% l’anticipazione dell’erogazione del predetto fondo, anche al fine di ridurre i tempi di pagamento dei debiti della PA.
All’ art. 33 la norma stabilisce il riparto e le modalità di utilizzo degli spazi finanziari in favore delle Regioni per 500 milioni di euro per l’anno 2017 previsti dalla legge di bilancio 2017.
Infine all’art. 41 è istituito un Fondo specifico di 1 miliardo di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 finalizzato a consentire l’accelerazione delle attività di ricostruzione. Tra le misure viene istituita una zona franca urbana nei Comuni delle Regioni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016, in favore delle imprese aventi la sede principale o l’unità locale all’interno della stessa zona franca e che abbiano subito una contrazione del fatturato a seguito degli eventi sismici. Tali imprese possono beneficiare, in relazione ai redditi e al valore della produzione netta derivanti dalla prosecuzione dell’attività nei citati Comuni, di una esenzione biennale IRES e IRPEF (fino a 100 mila euro di reddito), IRAP (fino a 300 mila euro di valore della produzione netta) e IMU, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dai regolamenti “de minimis”.
In allegato il testo completo del Decreto col relativo allegato.