mandati-pagamento-contanti-tesoreria-imposta-bolloUn Comune ha chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia corretto che le quietanze emesse dal tesoriere per conto dello stesso, afferenti mandati di pagamento in contanti, siano esenti dall’imposta di bollo.


Mandati di pagamento in contanti Tesoreria: imposta di bollo non si applica? A rispondere all’interrogativo del Comune è stata proprio l’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello del 5 febbraio 2020, n. 21.

Secondo il Comune, infatti, nel contesto dei rapporti tra l’ente e il tesoriere, quest’ultimo è assimilato ad un agente contabile ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del d.l.gs 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), secondo quanto indicato nella risoluzione n.84/E del 16 settembre 2014.

Ecco cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate in merito a questo interrogativo.

Mandati di pagamento in contanti Tesoreria: imposta di bollo si applica?

Il Comune ha inoltre elencato una serie di pagamenti in contanti effettuati dallo stesso che, in virtù della loro natura, possono beneficiare delle esenzioni previste dalla legge:

  • pagamenti/incassi di importo inferiore ad euro 77,47
  • pagamento di corrispettivi assoggettati ad IVA
  • quietanze relative a fatture esenti, ma solo quando fisicamente apposte su fatture (esenti) ovvero già assoggettate a bollo
  • di erogazione/rimborso di fondi economali
  • rimborsi di trasferte ad amministratori e personale
  • spese relative a sussidi o contributi assistenziali
  • reintroiti
  • contributi o quota associative
  • mandati emessi a favore di dipendenti
  • pagamenti di compensi di redditi assimilati a lavoro dipendente
  • quietanze emesse a seguito di sanzioni per violazione Codice della Strada
  • pagamento indennità di esproprio

L’Agenzia delle Entrate ha dunque risposto che tutte le quietanze rilasciate in riferimento ai suddetti punti sono esenti dall’imposta di bollo.

L’esenzione dall’imposta di bollo ha una portata molto ampia e comprende tutti gli atti e tutti i documenti da qualsiasi soggetto posti in essere, riguardanti la procedura di espropriazione per causa di pubblica utilità, promossa dalle amministrazioni dello Stato e qualunque ente pubblico.

Si ritiene, pertanto, che le quietanze in argomento siano esenti dall’imposta di bollo, in quanto atti connessi e relativi a procedura di espropriazione promossa da Ente pubblico.

A questo link il testo completo del documento.