Ecco, in breve, alcuni chiarimenti sul mancato aggiornamento dell’inventario nei comuni: si tratta infatti di un importantissimo adempimento nella corretta gestione del patrimonio.
In ogni Comune, l’ottimizzazione nella gestione del patrimonio dei beni costituisce un elemento cardine per garantire trasparenza, efficienza e sana amministrazione.
L’art. 230 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sottolinea l’obbligo per tutti i Comuni di predisporre e approvare il conto del patrimonio come parte essenziale del rendiconto. Questo documento contabile, secondo la normativa, è strettamente legato all’inventario, un registro che elenca dettagliatamente tutti i beni, mobili e immobili, di proprietà dell’ente, specificandone il valore.
Mancato aggiornamento dell’inventario nei comuni
L’inventario, dunque, rappresenta il punto di partenza cruciale per la redazione del conto del patrimonio. La sua aggiornata e accurata compilazione è vitale, poiché costituisce una base solida per valutare l’effettiva consistenza, qualitativa e quantitativa, dei beni comunali. La Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, ha sottolineato l’importanza di queste attività di inventario e valutazione, definendole propedeutiche alle politiche di valorizzazione dei beni patrimoniali.
La Corte ha inoltre evidenziato che una gestione oculata del patrimonio è essenziale per il perseguimento degli obiettivi di efficienza ed economicità. Gli enti locali sono chiamati a gestire in modo efficiente il proprio patrimonio immobiliare pubblico, e la completa ricognizione di tutti gli immobili è un passaggio fondamentale. Questo processo permette di valutare la natura oggettiva, le funzioni e lo stato manutentivo di ciascun bene, consentendo una programmazione mirata per il miglior utilizzo del patrimonio.
L’aggiornamento dell’inventario è un obbligo normativo, sancito dall’art. 230, comma 7, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che impone agli enti locali di procedere annualmente all’aggiornamento degli inventari. Questo adempimento è cruciale non solo per rispettare il principio contabile generale n. 17, il principio della competenza economica, ma anche per conformarsi ai principi della contabilità economico-patrimoniale.
Si tratta infine di un disposto normativo che rimane valido pur in presenza di deroghe previste, nei vari esercizi, per i comuni con meno di 5000 abitanti per la proroga dell’avvio della contabilità economico-patrimoniale, in applicazione del principio contabile applicato, come indicato nell’allegato 4/3 al decreto legislativo 118/2011.
L’infografica del Dott. Enzo Cuzzola
Qui di seguito trovate l’infografica che riassume in “pillole” la sentenza appena analizzata, a cura del Dott. Enzo Cuzzola, esperto in fiscalità degli enti pubblici, consulente e revisore di enti locali.
Fonte: articolo della redazione, infografica a cura del dott. Enzo Cuzzola