Mancata notifica cartella esattoriale, l’impugnazione come si può portare a compimento? Ecco alcune indicazioni.
La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.
In quali modi l’Agenzia di riscossione può fare la notifica della cartella di pagamento? Si procede nei seguenti tre modi:
- Il postino;
- il messo notificatore;
- o la Posta elettronica certificata, cioè la Pec.
Tuttavia esistono dei vizi che, di solito, vengono fatti valere per rendere impugnabile la notifica della cartella esattoriale.
Mancata notifica cartella esattoriale e impugnazione
Il primo modo per contestare un difetto di notifica di una cartella esattoriale è impugnare l’estratto di ruolo (e mai la cartella stessa).
La mancanza della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato, dato che la correttezza del procedimento è assicurata mediante il rispetto di una sequenza di determinati atti, con le relative notificazioni allo scopo di garantire l’esercizio del diritto di difesa del contribuente.
Il ricorso va proposto entro 60 giorni dal ricevimento dell’estratto di ruolo (prima ipotesi sopra vista) oppure dalla notifica del successivo atto del procedimento di riscossione (seconda ipotesi).
Il ricorso va poi presentato in Commissione tributaria se si tratta di una imposta, al giudice di pace se si tratta di una sanzione amministrativa (ad es. una multa stradale), al tribunale ordinario sezione lavoro se si tratta di uno dei contributi previdenziali o assistenziali dovuti all’Inps o all’Inail.