locazioni brevi 2Tutte le disposizioni in argomento si applicano anche agli operatori non residenti che le rispettano tramite la loro stabile organizzazione o il rappresentante fiscale in Italia.


 

Dopo il codice tributo per versare la ritenuta (risoluzione 88/E del 5 luglio 2017), ecco le indicazioni per effettuare la comunicazione dei dati relativi ai contratti di locazione breve sottoscritti con l’intervento di intermediari immobiliari o di coloro che gestiscono portali telematici.

 

Istruzioni impartite con provvedimento 12 luglio 2017 e rivolte proprio a questi soggetti, chiamati all’adempimento dall’articolo 4, comma 4, del Dl 50/2017. Nello stesso provvedimento, inoltre, l’Agenzia ritorna sui termini entro i quali va operata la richiamata ritenuta, prevista dal successivo comma 5.

 

In breve, ricordiamo che il decreto legge in argomento ha stabilito che ai “contratti di locazione – sublocazione e comodato – di immobili a uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online”, stipulati dal 1° giugno 2017, si applicano le norme relative alla cedolare secca, con aliquota del 21% in caso di opzione (comma 2).

 

A carico degli intermediari immobiliari e dei soggetti che gestiscono portali telematici, che mettono in contatto persone in ricerca di un immobile “temporaneo” con altre che dispongono di unità da locare, è disposto l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento. In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione, è prevista la sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro, ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, avviene la trasmissione corretta dei dati (comma 4).

 

Gli operatori in questione, inoltre, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti di locazione, devono effettuare, all’atto del pagamento al beneficiario, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei canoni e corrispettivi che, nel caso in cui il destinatario non opti nella dichiarazione dei redditi per la cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto (comma 5). La stessa va versata all’erario, entro il giorno 16 del mese successivo, tramite F24, indicando il codice tributo “1919”. Inoltre, i soggetti coinvolti sono tenuti alla dichiarazione dei sostituti d’imposta e al rilascio della certificazione unica.

 

Tali disposizioni si applicano anche ai soggetti non residenti, che vi provvedono tramite la stabile organizzazione oppure il rappresentante fiscale in Italia (comma 5-bis).

 

Tanto premesso, con il provvedimento odierno, l’Agenzia stabilisce che i destinatari della norma comunichino: nome, cognome e codice fiscale del locatore; durata del contratto; importo del corrispettivo lordo e indirizzo dell’immobile (per i contratti relativi allo stesso immobile, la comunicazione può essere effettuata anche in forma aggregata). Tutto ciò, entro il 30 giugno dell’anno successivo alla conclusione dei contratti, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia e in conformità alle specifiche tecniche di prossima pubblicazione sul sito delle Entrate.

 

Le informazioni comunicate e i dati dei pagamenti in cui gli operatori sono intervenuti o dei corrispettivi incassati vanno conservati fino al termine previsto per l’eventuale accertamento del fisco (articolo 43, Dpr 600/1973).