litisconsorzio favoltativo sentenzaNel processo concluso con compensazione delle spese e per il quale il cancelliere richiede la prenotazione a debito, l’altra parte deve versare la metà e non l’intero tributo. In un procedimento instaurato tra una pluralità di soggetti, uniti in litisconsorzio facoltativo per tutelare un diritto loro spettante singolarmente, e un’amministrazione dello Stato, l’imposta di registrazione della sentenza grava pro-quota sul singolo in quanto va riferita distintamente a ciascun rapporto giuridico. È quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 95/E del 19 novembre 2015, a seguito di un dubbio interpretativo sulla corretta applicazione della “prenotazione a debito” dell’imposta di registro in un procedimento concluso con la compensazione delle spese di giudizio.

 

Va premesso che la prenotazione a debito, applicata alle sentenze in cui un’amministrazione dello Stato è parte processuale, prevede l’annotazione a futura memoria delle spese di registrazione da parte dell’amministrazione, non avendo senso un’anticipazione in favore di se stessa. Nel caso in esame, le parti istanti chiedono se sono tenute al pagamento dell’intera imposta dovuta per la registrazione della sentenza o solo della metà (o della quota di compensazione) e, inoltre, se devono rispondere solidalmente al pagamento dell’imposta o se ciascuno è responsabile per la propria parte.

 

L’Agenzia ricorda, in primo luogo, che nei procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale si registrano a debito, ovvero senza contemporaneo pagamento dell’imposta, “le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato” (articolo 59, comma 1, lettera a), del Tur). Inoltre, l’articolo 159 del Tur prevede che, in caso di compensazione delle spese di giudizio, “… se la registrazione è chiesta dall’amministrazione, l’imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall’altra parte…”.

 

Di conseguenza, si può senz’altro affermare che nei procedimenti in cui è parte un’amministrazione statale e che si concludono con la compensazione delle spese giudiziarie, l’imposta di registro è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione, mentre il residuo dell’imposta va corrisposta dall’altra parte processuale. Questa conclusione, afferma l’Agenzia, trova applicazione anche al caso in esame, in cui è il cancelliere a chiedere la prenotazione a debito per la metà o per la quota di compensazione dell’imposta di registro.

 

Riguardo il secondo quesito, l’Agenzia rileva che ciascuna delle parti unite in litisconsorzio ha agito in difesa di un proprio rapporto giuridico, che va tenuto distinto da quello degli altri partecipanti anche se hanno proposto il ricorso congiuntamente e sono accomunate dalla stessa causa. Il ragionamento dell’Agenzia è supportato da alcune pronunce della Corte suprema: “…in caso litisconsorzio facoltativo, pur nell’identità delle questioni, permane autonomia dei rispettivi titoli, dei rapporti giuridici e delle singole causae petendi con la conseguenza che le cause, per loro natura scindibili, restano distinte, con una propria individualità…” (Cassazione, sentenza 11149/2006). E ancora, nella pronuncia 4805/2011, la Cassazione ha ribadito che: “L’esigenza di tenere distinte, ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, le varie statuizioni della medesima sentenza – in quanto riferibili a distinti rapporti giuridici e quindi ad autonome cause riunite…”.

 

In conclusione, anche alla luce dei principi affermati dai giudici di legittimità, l’Agenzia ritiene che nell’ambito del litisconsorzio facoltativo ciascuna parte agisca per tutelare un diritto autonomo. Di conseguenza, per una corretta applicazione dell’imposta di registro della sentenza, ogni partecipante non risponderà solidalmente del pagamento dell’imposta dovuta per la registrazione della sentenza, ma sarà responsabile solo della quota riferibile alla propria posizione giuridica.