Comunicazione liquidazioni periodiche IVA 2018 e Split Payment: ecco alcuni chiarimenti sulla scadenza imminente.
La dichiarazione IVA 2018 ha recepito le numerose novità hanno interessato la disciplina IVA, tra le quali si annotano le modifiche al diritto alla detrazione IVA, quelle apportate alla disciplina della scissione dei pagamenti (split payment) e i nuovi obblighi di trasmissione trimestrale delle liquidazioni IVA periodiche effettuate.
Liquidazioni IVA periodiche
In sede di compilazione della dichiarazione, come evidenziano le stesse istruzioni, il quadro VH, rinominato “Variazioni delle comunicazioni periodiche”, deve essere compilato esclusivamentequalora si intenda inviare, integrare e correggere i dati omessi, incompleti o errati indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche effettuate.
Come precisato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 104/E del 2017, il contribuente può infatti regolarizzazione i dati delle comunicazioni periodiche delle liquidazioni IVA:
– ripresentando il relativo modello,
– indicando i dati corretti direttamente nella dichiarazione annuale IVA, oppure
– presentando una dichiarazione integrativa.
Scadenza
Entro il 31 maggio 2018 deve essere effettuata la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre (1° gennaio – 31 marzo 2018). Dal 2017, al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione IVA, è stato introdotto l’obbligo dell’invio trimestrale dei dati riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta.
Lo Split Payment
Da quest’anno, a seguito dell’allargamento della platea dei soggetti tenuti allo split payment, è richiesta una particolare attenzione da parte dei soggetti Iva coinvolti nella compilazione della comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche relative al primo trimestre.
Con riferimento alle cessioni, infatti, i fornitori dei soggetti split payment (Pa, Enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, aziende speciali, aziende pubbliche di servizi alla persona, Fondazioni delle Pa, società controllate e partecipate da Pa e società quotate Ftse Mib identificate ai fini Iva), dovranno inserire le loro cessioni e prestazioni effettuate, che sono state registrate o che lo dovevano, nel 1° trimestre, per l’ammontare imponibile nel rigo VP2.
Con riferimento agli acquisti, invece, sono tenuti alla compilazione della comunicazione i cessionari soggetti al regime della scissione dei pagamenti unicamente per le operazioni di acquisto, effettuate in veste di soggetti passivi IVA di cui all’articolo 5 del decreto 23 gennaio 2015, che quindi rientrano fra quelle commerciali, interamente o promiscuamente, e queste ultime solo per l’ammontare effettivamente riconducibile alla sfera commerciale.