In che modo è possibile optare per la liquidazione trimestrale dell’Iva?
Stefania Giardina
I soggetti Iva devono rilevare periodicamente la propria posizione nei confronti dell’erario, con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate (articolo 1, Dpr 100/1998). La liquidazione periodica, quindi, consiste nella determinazione del debito o del credito d’imposta relativi al periodo di riferimento. La periodicità con cui il contribuente rileva la propria posizione Iva può essere mensile o trimestrale. Di regola, alla liquidazione trimestrale si accede per opzione. Quest’ultima, in particolare, può essere esercitata da coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari “ridotto” (non superiore a 400mila euro per le prestazioni di servizi e a 700mila euro per le altre attività; nell’ipotesi di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi e altre attività, senza distinta annotazione dei relativi corrispettivi, si rende applicabile, ai fini dell’opzione, il limite di 700mila euro). Trattandosi di una facoltà, se il contribuente non manifesta espressamente una volontà in tal senso, si applica la periodicità mensile. Ai fini della scelta, assume rilevanza decisiva il comportamento concludente del contribuente. Infatti, la compilazione del quadro VO, all’interno della dichiarazione Iva annuale, ha valore di mera comunicazione. L’eventuale omissione non inficia la validità dell’opzione, se il contribuente ha chiaramente, con fatti concludenti, manifestato la volontà di liquidare l’Iva trimestralmente. L’opzione, vincolante per almeno un anno solare, resta valida fino a quando non è revocata, sempreché permangano i suindicati presupposti. I soggetti trimestrali eseguono le liquidazioni relative ai primi tre trimestri entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre; la liquidazione relativa al quarto e ultimo trimestre dell’anno, va effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo. Si ricorda, infine, che la liquidazione e il versamento dell’Iva con cadenza trimestrale comporta che le somme dovute devono essere maggiorate degli interessi nella misura dell’1 per cento.