iva di gruppo 2Liquidazione IVA di gruppo. Pubblicato il decreto ministeriale che adegua la normativa alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2017. Nuove regole per i versamenti e per la definizione di società controllata.

 


 

La liquidazione Iva di gruppo è un particolare meccanismo di liquidazione dell’imposta dovuta nell’ambito dei gruppi societari. La procedura prevede che i versamenti periodici e il conguaglio di fine anno (nonché i relativi adempimenti) siano effettuati dalla società controllante; quest’ultima, infatti, determina l’Iva dovuta ovvero il credito del gruppo attraverso un sistema di compensazione interna dei crediti e dei debiti Iva emergenti dalle liquidazioni periodiche e dalle dichiarazioni annuali delle società del gruppo.

 

Alla procedura si accede su opzione, esercitabile in presenza delle condizioni richieste dalla legge. La relativa disciplina è dettata dall’articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972 e, per quanto concerne le disposizioni attuative, dal decreto ministeriale del 13 dicembre 1979.

 

Sulla disciplina è di recente intervenuta la legge di bilancio 2017, che, in un’ottica di semplificazione degli adempimenti, ha integralmente sostituito il citato comma 3 dell’articolo 73, demandando a un decreto del ministro dell’Economia e della finanze il compito di adeguare le disposizioni attuative della disciplina in esame alle nuove disposizioni. A tal fine, è stato emanato il Dm 13 febbraio 2017, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 24 febbraio, che modifica in più punti il citato Dm 13 dicembre 1979.

 

Disposizioni relative ai versamenti e alle dichiarazioni delle società controllate

 

Il Dm in esame modifica innanzitutto l’articolo 1 del decreto 13 dicembre 1979. In base alla nuova disciplina, i versamenti Iva che, per effetto dell’opzione per la liquidazione di gruppo, possono essere eseguiti dall’ente o dalla società controllante sono:

 

 

  • i versamenti periodici mensili, da eseguire entro il 16 di ciascun mese (articolo 1, Dpr 100/1998)
  • i versamenti, relativi ai contribuenti minori, da eseguire entro il 16 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari (articolo 7, comma 1, lettera a, Dpr 542/1999)
  • i versamenti relativi a particolari settori (articolo 74, Dpr 633/1972).

 

 

Inoltre, si specifica che i versamenti in acconto e saldo dell’Iva dovuta, effettuati dagli enti e dalle società controllanti, devono essere determinati al netto delle eccedenze a credito previste dall’articolo 30, comma 2, Dpr 633/1972.

 

È abrogata la disposizione che prevedeva la presentazione, da parte dell’ente o della società controllante, delle dichiarazioni annuali delle controllate.

 

Definizione di società controllata

 

Novità anche per la definizione di società controllata rilevante ai fini dell’esercizio dell’opzione per la liquidazione Iva di gruppo, attraverso un’estensione dell’ambito soggettivo di riferimento (modifica dell’articolo 2, Dm 13 dicembre 1979). Infatti, si prevede che si considerano controllate le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, le cui azioni o quote sono possedute, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1º luglio dell’anno solare precedente, dall’ente o dalla società controllante (o da un’altra società controllata da questi).

 

La disciplina previgente, invece, faceva riferimento solo alle società di capitali, non anche a quelle di persone. Pertanto, ora l’ambito soggettivo include tutti gli enti e le società commerciali. Inoltre, il requisito del controllo doveva ricorrere fin dall’inizio dell’anno solare precedente. Viene confermato che la percentuale di controllo deve essere calcolata senza tener conto delle azioni prive del diritto di voto e che le società controllanti, a loro volta controllate da un’altra società, possono avvalersi della facoltà della liquidazione di gruppo soltanto se la società che le controlla rinuncia ad avvalersene.

 

Esercizio dell’opzione

 

Modificata anche la disciplina relativa all’esercizio dell’opzione (integrale sostituzione dell’articolo 3, Dm 13 dicembre 1979). Alla luce delle nuove disposizioni, l’ente o la società controllante deve comunicare all’Agenzia delle Entrate l’esercizio dell’opzione per la liquidazione dell’Iva di gruppo, non più con il modello Iva 26, ma con la dichiarazione Iva annuale presentata nell’anno solare a decorrere dal quale si intende esercitare l’opzione stessa (a tale scopo, all’interno del modello di dichiarazione Iva 2017, è stato inserito l’apposito quadro VG).

 

Dalla dichiarazione della controllante devono risultare:

 

 

  • il numero di partita Iva delle controllate
  • il tipo di comunicazione relativa a ciascuna controllata
  • la sussistenza del requisito del controllo, con la specificazione della percentuale di possesso delle azioni o quote delle controllate e della data da cui lo stesso decorre.

 

 

Inoltre, qualora la controllante sia a sua volta controllata da un’altra società, dalla dichiarazione deve risultare la rinuncia di quest’ultima all’esercizio dell’opzione per l’Iva di gruppo. L’opzione è efficace fino a revoca. Quest’ultima, a sua volta, deve essere esercitata con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la comunicazione dell’opzione.

 

Ogni variazione dei dati relativi alle società controllate intervenuta nel corso dell’anno deve essere comunicata, entro 30 giorni, all’Agenzia delle Entrate., utilizzando il modello Iva 26. Infine, viene confermato che la sopravvenuta mancanza di alcuno dei requisiti richiesti ha effetto a partire dalla liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale si è verificata.

 

Entrata in vigore e regime transitorio

 

Le nuove disposizioni si applicano a partire dal 2017. Le opzioni comunicate entro il termine di liquidazione e versamento dell’Iva relativa al mese di gennaio 2016 hanno effetto per l’anno in cui sono esercitate.
Infine, viene previsto che l’ente o la società controllante che intende continuare ad avvalersi della liquidazione dell’Iva di gruppo, comunica l’esercizio congiunto dell’opzione secondo le nuove modalità.

 

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: doppio binario per il 2017

 

Infine, si ricorda che, con comunicato stampa del 10 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, esclusivamente per il 2017, primo anno di applicazione delle nuove regole, tenuto conto che alcuni gruppi potrebbero aver già effettuato la scelta con le precedenti modalità, saranno considerate valide anche le comunicazioni dell’opzione per il 2017 effettuate con il modello Iva 26. Dal 2018, invece, la comunicazione tramite la dichiarazione annuale Iva diventerà l’unica modalità per esercitare l’opzione.