tosapLa Corte dei Conti per l’Emilia Romagna ha espresso un parere concernente i limiti regolamentari comunali alla riduzione della TOSAP per le attività inerenti alla ricostruzione post-sisma, superiori alla riduzione massima del 50 % consentita dall’art. 45, comma 6-bis, del D.Lgs. n. 507 del 1993, per l’esercizio di un’attività edilizia.


Sulla possibilità di introdurre con regolamento comunale misure agevolative più ampie di quelle esplicitamente consentite dalla normativa primaria, si ritiene che tale possibilità sussista proprio in virtù dalla potestà regolamentare prevista nel più volte citato art. 52 del d.lgs. n. 446. Naturalmente nell’esercitare la suddetta potestà l’Ente non potrà prescindere dal rispetto dei limiti che pone la riserva (relativa) di legge.

 

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Pertanto, non potranno ritenersi compatibili con il vigente quadro legislativo, previsioni regolamentari che comportino misure agevolative di entità tale da determinare il sostanziale svuotamento del presupposto impositivo. Viceversa coerenti con esso potranno essere riduzioni tariffarie anche apprezzabilmente superiori a quella massima del 50 per cento prevista per gli interventi edilizi dall’art. 45, comma 6- bis, del d.lgs. n. 507 del 1993, quando le stesse riduzioni trovino giustificazione nelle speciali e preminenti esigenze poste dalla necessità di favorire la ricostruzione post-sisma. In questo caso, infatti, la rinuncia parziale al gettito tributario troverà giustificazione nella tutela di un altro interesse collettivo ritenuto preminente.

 

Il carattere di eccezionalità della misura rende necessaria un’adeguata motivazione dell’atto in ordine agli obiettivi perseguiti e agli effetti conseguibili, nonché in ordine alla doverosa salvaguardia degli equilibri finanziari dell’Ente.

 

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