Prosegue l’impegno dell’Agenzia per migliorare il dialogo e la collaborazione con i cittadini: disponibile in Rete un’applicazione per quantificare correttamente sanzione e interessi.
In partenza una nuova tranche di lettere ai contribuenti per avvisarli di possibili irregolarità riscontrate nella dichiarazione dei redditi 2012: ne sono in viaggio, in questa tornata, 90mila. L’Agenzia, in questo modo, vuole entrare in comunicazione collaborativa con i cittadini per chiarire le posizioni, sia quelle realmente non corrette, prevenendo che l’anomalia si traduca in futuro in un avviso di accertamento vero e proprio, sia quelle in cui è possibile dimostrare l’inesistenza dell’errore.
Inoltre, per agevolare coloro che, riconosciuta la validità della segnalazione, intendono sanare la propria situazione usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal nuovo ravvedimento operoso, l’Agenzia ha messo in Rete, da oggi, sul proprio sito internet, un’applicazione che, con pochi semplici passaggi, consente di calcolare le sanzioni e gli interessi dovuti per la regolarizzazione.
Le 90mila lettere
L’Agenzia, questa volta, fornisce ai cittadini informazioni su alcuni redditi 2012 che, dalla banca dati delle Entrate, risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nella dichiarazione presentata nel 2013 (modello Unico o 730). Le comunicazioni arriveranno per posta ordinaria; i dati di dettaglio saranno consultabili tramite il proprio cassetto fiscale, nella nuova sezione “L’Agenzia scrive”, dedicata alle comunicazioni procompliance.
Alcuni esempi di anomalie
Le anomalie segnalate dall’Agenzia nascono da incroci con informazioni presenti, ad esempio, nelle dichiarazioni presentate dai sostituti d’imposta (modello 770), dall’ex coniuge, dalle società. Le incongruenze potrebbero riguardare:
- redditi di lavoro dipendente e assimilati
- assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge
- redditi di partecipazione in società di persone, in Srl “trasparenti”
- utili corrisposti da società di capitale o enti commerciali
- redditi di lavoro autonomo non derivante da attività professionale
- alcune tipologie di redditi diversi
- redditi di impresa derivanti da plusvalenze e/o sopravvenienze attive (rata annuale).
Per avere informazioni
Diversi i canali a disposizione dei cittadini che desiderano avere informazioni sul contenuto della lettera o intendono fornire chiarimenti utili a giustificare ed eliminare l’anomalia segnalata:
- telefono – numeri 848.800.444, da telefono fisso (tariffa urbana a tempo), e 06/96668907, da cellulare (costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore), dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Va selezionata l’opzione “servizi con operatore > comunicazione accertamento”
- ufficio territoriale della direzione provinciale delle Entrate
- Civis – canale di assistenza per gli utenti dei servizi telematici, per l’invio in formato elettronico di eventuali documenti.
Il calcolatore per il ravvedimento operoso
Il contribuente che riconosce di aver commesso errori può correggerli avvalendosi del ravvedimento operoso. A tal fine, deve presentare una dichiarazione integrativa e versare le maggiori imposte dovute, gli interessi calcolati al tasso legale e la sanzione per dichiarazione infedele, calcolata in misura ridotta (nell’F24 va riportato il codice atto presente in alto a sinistra sulla comunicazione). La nuova disciplina del ravvedimento prevede che la sanzione sia ridotta a un sesto del minimo, se la regolarizzazione avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione. Pertanto, in caso di dichiarazione infedele, la sanzione minima del 90% scende al 15%. Per facilitare il contribuente che riceve la lettera di compliance nel calcolo di sanzioni e interessi da ravvedimento, l’Agenzia ha messo on line uno specifico programma di ausilio gratuito. Grazie all’applicazione, è possibile quantificare correttamente gli importi dovuti in materia di Irpef (e relative addizionali regionale e comunale) e di contributo di solidarietà (non anche di Iva e di Irap).