europa ivaIVA: pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo con le disposizioni normative che mirano ad assicurare l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione.


È stata pubblicata la legge n. 167/2017 (Legge europea 2017) contenente le disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea Il testo è composto da 30 articoli, ripartiti in otto Capi. Le materie oggetto della legge sono le seguenti: libera circolazione delle merci, delle persone e dei servizi; giustizia e sicurezza; fiscalità; lavoro; salute; tutela dell’ambiente; energia e fonti rinnovabili.

 

Sotto il profilo tributario, in particolare, rilevano le disposizioni del Capo III (articoli 7-10) che introducono novità soprattutto in materia di Iva. Di seguito, una sintesi delle nuove disposizioni.

 

Rimborsi Iva

 

L’articolo 7 della legge interviene sulla disciplina dei rimborsi Iva per consentire la definitiva chiusura della procedura di infrazione 2013/4080 aperta nei confronti dell’Italia dalla Commissione europea, secondo la quale la normativa interna faceva correre eccessivi rischi finanziari ai soggetti passivi in materia di rimborsi Iva.

 

Si ricorda che, sulla scorta di quanto previsto dalle legge delega fiscale (legge 23/2014), il legislatore era già intervenuto sulla disciplina de qua, modificando l’articolo 38-bis, Dpr 633/1972 (cfr articolo 13, Dlgs 175/2014). In particolare, rispetto alla normativa previgente (che prevedeva un generale obbligo di prestazione di garanzia per l’esecuzione dei rimborsi Iva, con specifiche eccezioni), il legislatore del 2014 ha generalizzato l’esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici.

 

Inoltre, il decreto legge fiscale collegato alla manovra di bilancio 2017, intervenendo nuovamente sull’articolo 38-bis, ha elevato da 15mila a 30mila euro il limite quantitativo relativo ai rimborsi eseguibili senza alcun adempimento (cfr articolo 7-quater, comma 32, Dl 193/2016).

 

La legge europea 2017 prevede, per le ipotesi residue in cui ancora sussiste l’obbligo di prestare garanzia, il riconoscimento a favore del soggetto che richiede il rimborso Iva di una somma, a titolo di ristoro forfetario dei costi sostenuti per il rilascio della garanzia stessa, pari allo 0,15% dell’importo garantito per ogni anno di durata della garanzia. La somma deve essere versata quando sia stato definitivamente accertato che al contribuente spetta il rimborso dell’imposta. Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dalle richieste di rimborso fatte con la dichiarazione annuale Iva relativa al 2017 e dalle istanze di rimborso infrannuale relative al primo trimestre del 2018.

 

Restituzione dell’Iva non dovuta

 

L’articolo 8 della legge modifica la vigente disciplina dettata per la presentazione della domanda di restituzione dell’Iva versata e non dovuta allo scopo di chiudere la procedura Eu Pilot 9164/17Taxu, con la quale la Commissione europea ha richiesto informazioni relativamente all’interpretazione, da parte delle autorità giudiziarie e dell’amministrazione fiscale italiane, della sentenza della Corte di giustizia Ue (C-427/10), in materia di condizioni di rimborso dell’Iva indebitamente versata.

 

La disposizione in esame introduce all’interno del Decreto Iva (Dpr 633/1972) l’articolo 30-ter, appunto rubricato “Restituzione dell’imposta non dovuta”, in base al quale:

 

 

  • il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell’Iva non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data dell’indebito versamento ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione
  • nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta a una cessione di beni o a una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa
  • la restituzione dell’imposta è esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale.

 

 

Regime di non imponibilità delle cessioni all’esportazione

 

L’articolo 9 interviene sulla disciplina relativa alla non imponibilità Iva delle cessioni all’esportazione, modificando l’articolo 8, comma 1, Dpr 633/1972, all’interno del quale viene inserita la nuova lettera b-bis. Per effetto di questa modifica, si prevede che costituiscono cessioni all’esportazione non imponibili anche le cessioni con trasporto o spedizione fuori del territorio dell’Unione europea entro centottanta giorni dalla consegna, a cura del cessionario o per suo conto, effettuate, secondo modalità stabilite con decreto del ministro dell’Economia e delle finanze, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo iscritti nell’elenco di cui all’articolo 26, comma 3, legge 125/2014, in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo. La prova dell’avvenuta esportazione dei beni è data dalla documentazione doganale.

 

L’articolo 9, inoltre, interviene anche sulla disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni relative alle esportazioni. In particolare viene modificato l’articolo 7, comma 1, primo periodo, Dlgs 471/1997) all’interno del quale viene inserito il riferimento alla nuova lettera b-bis dell’articolo 8, comma 1, Dpr 633/1972. In tal modo, la sanzione amministrativa ivi prevista (dal 50% al 100% del tributo) viene estesa anche alle cessioni che sono oggetto della disposizione in esame, applicabile qualora i beni in questione non sono effettivamente esportati entro il termine di 180 giorni.

 

Infine, per esigenze di coordinamento normativo, viene disposta l’abrogazione del comma 3, dell’articolo 26, legge 125/2014 che attualmente detta la disciplina sulla non imponibilità Iva delle cessioni in esame.

 

Navi iscritte nei registri degli Stati Ue o dello Spazio economico europeo: agevolazioni fiscali

 

Infine, l’articolo 10 estende una serie di agevolazioni fiscali attualmente limitate alle navi iscritte nel Registro internazionale italiano (RII) anche ai soggetti residenti e ai soggetti non residenti aventi stabile organizzazione in Italia che utilizzano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.

 

La previsione è stata adottata per consentire la chiusura della procedura Eu Pilot 7060/14/Taxu, mediante la quale la Commissione europea ha posto, nei confronti dell’Italia, la questione della compatibilità con il diritto Ue delle vigenti disposizioni interne concernenti i regimi di determinazione del reddito imponibile delle imprese marittime, con particolare riferimento al requisito dell’immatricolazione delle navi nel Registro internazionale italiano (RII) quale condizione per il riconoscimento dei benefici fiscali (restrizione contraria alla libertà di stabilimento).

 

Le misure agevolative, attualmente limitate solo alle navi iscritte nel Registro internazionale italiano (RII), che vengono estese anche alle navi iscritte in registri degli Stati Ue e dello Spazio economico europeo, sono le seguenti:

 

 

  • credito d’imposta in misura corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulle navi, da valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi (articolo 4, comma 1, Dl 457/1997)
  • concorrenza nella misura del 20% del reddito prodotto con navi iscritte nel RII alla formazione del reddito complessivo assoggettabile a Irpef e Ires (articolo 4, comma 2, Dl 457/1997)
  • esclusione dalla base imponibile Irap del valore della produzione realizzato mediante l’utilizzo di navi iscritte nel RII (articolo 12, comma 3, Dlgs 446/1997)
  • regime tonnage tax (articoli 155-161, Tuir).

 

 

L’estensione delle ricordate disposizioni agevolative si applica dal periodo d’imposta a decorrere dal quale entra in vigore il decreto ministeriale a cui l’articolo in esame affida il compito di stabilire le modalità di attuazione della nuova disciplina (decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge europea).

 

Inoltre, si prevede che l’estensione alle navi iscritte in registri di Stati Ue e dello Spazio economico europeo delle misure agevolative sopra elencate è subordinato al rispetto di quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

 

 

  • articoli 1, comma 5, e 3, Dl 457/1997 che prevedono, rispettivamente, limiti al cabotaggio per le navi iscritte al RII e la normativa applicabile ai marinai italiani, comunitari e non comunitari imbarcati su navi iscritte al RII
  • articolo 317, Codice della navigazione (Regio decreto 327/1942) che disciplina la composizione e la forza minima dell’equipaggio
  • articolo 426, Dpr 328/1952 (Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione) che disciplina i poteri del comandante del porto relativamente alla formazione degli equipaggi.