Pubblicata la nota di lettura Anci alla Legge di bilancio 2018 sulle norme di interesse degli Enti locali.
Ad esempio il comma 37 estende anche all’anno 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali, già istituito dal 2016 (art. 1, co. 26 della legge di stabilità 2016). La norma (lett. a) introduce inoltre una deroga per i Comuni istituiti a seguito di fusione, che potranno così armonizzare i regimi applicati dai Comuni ante fusione a condizione che sia mantenuta la “parità di gettito”. Tale condizione dovrà essere esplicitata con la delibera di rimodulazione delle aliquote e delle detrazioni da approvare entro il termine del bilancio di previsione (28 febbraio 2018).
Per i Comuni oggetto di fusione, va ricordato che l’art. 21, comma 2-ter, del Dl 50 del 2017 aveva già modificato la previsione contenuta nell’art. 1, comma 132, della legge n. 56 del 2014, prevedendo ora la possibilità per tutti i Comuni risultanti da una fusione di mantenere tributi e tariffe differenziate per ciascuno dei territori degli enti preesistenti non oltre il quinto esercizio finanziario del nuovo Comune. In passato, invece, il comma 132 prevedeva la possibilità di mantenere le aliquote dei Comuni ante fusione solo in caso di istituzione dei municipi. Questa restrittiva prescrizione aveva creato problemi col blocco dei tributi, non potendosi, con la precedente disposizione, né aumentare né mantenere i previgenti prelievi. Problema questo che era stato oggetto di specifici quesiti sottoposti al Mef e ad Ifel, ora risolti dalla norma in commento. Si consente inoltre, come già avvenuto per il 2016 e 2017, ai Comuni che negli anni 2016 e 2017 hanno legittimamente confermato la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 di riapplicarla nella stessa misura vigente nell’anno 2015.
Il comma 38 proroga al 2018 la facoltà per i Comuni di determinare in modo più flessibile le tariffe della Tari. In particolare, il comma 652 della legge di stabilità per il 2014 permette di adottare coefficienti tariffari superiori o inferiori del 50% alle misure stabilite dal DPR n. 158 del 1999 e di non considerare i coefficienti connessi alla numerosità del nucleo familiare.
Il comma 39 sopprime la norma (articolo 1, comma 11, secondo periodo del decreto-legge n. 148 del 2017) che obbligava gli enti locali ad affidare le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali, nonché delle società da essi partecipate, esclusivamente ai soggetti autorizzati all’esercizio 5 delle attività di riscossione degli enti locali iscritti all’albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997. Viene quindi eliminata una ingiustificata restrizione della capacità di autonoma organizzazione degli enti locali nella gestione delle proprie entrate che rischiava di ostacolare l’acquisizione dei servizi di supporto (informativi, logistici, legali, ecc.) correntemente utilizzati dai Comuni nell’esercizio delle proprie funzioni di gestione delle entrate.
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