Con ordinanza del 22 gennaio il TAR Lazio ha espressamente stabilito che “..Considerato che le esigenze della parte ricorrente appaiono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito. PQM Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, fissa l’udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia”.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 16229 del 2014, proposto….per l’annullamento

– del decreto interministeriale del 28.11.14 avente ad oggetto “esezione dall’imu prevista per i terreni agricoli ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. h) del decreto legislativo n. 504/92”;

– di ogni altro atto presupposto, conneso e/consequenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;  Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale delo Stato;  Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che le esigenze della parte ricorrente appaiono adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Seconda, fissa l’udienza pubblica del 17 giugno 2015 per la trattazione del merito della controversia.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2015 con l’intervento dei magistrati:

Filoreto D’Agostino, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore

 

 

FONTE: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

 

 

 

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