accessorio, voucher lavoro accessorio causale contributoLa cancellazione del codice tributo sul lavoro accessorio è conseguente all’entrata in vigore del decreto legge 25/2017, che ha abrogato le disposizioni contenute negli articoli da 48 a 50 del decreto legislativo 81/2015.

 


 

Sparisce la norma e la causale contributo ne segue la sorte. Con la risoluzione n. 37/E del 22 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate, su richiesta dell’Inps, ha sancito l’andata in pensione della causale contributo “LACC – lavoro occasionale accessorio”, utilizzata nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (“F24 Elide”) per l’acquisto dei buoni lavoro (“voucher“) destinati alla remunerazione delle prestazioni occasionali di tipo accessorio.

La soppressione della causale contributo è diretta conseguenza dell’abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio (articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 81/2015), stabilita dal recente decreto legge n. 25 del 17 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dello stesso giorno.

 

L’articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2017, n. 25, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2017, ha abrogato le disposizioni in materia di lavoro accessorio di cui agli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Ciò premesso, con nota n. 0023.20/03/2017.0032246, l’INPS ha chiesto la soppressione della causale contributo LACC – Lavoro occasionale accessorio, utilizzata nel modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) per l’acquisto dei buoni lavoro (VOUCHER) per remunerare prestazioni occasionali di tipo accessorio, di cui alla normativa sopracitata.

 

Pertanto, con la presente risoluzione è soppressa la causale contributo LACC – Lavoro occasionale accessorio.