L’INPS, in un recente messaggio fornisce chiarimenti sulla gestione dei lavoratori domestici: in particolare sul pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute.
Il messaggio 17 giugno 2021, n. 2330 fornisce pertanto chiarimenti in merito al pagamento di questi contributi e, a titolo esemplificativo, riporta un esempio per poter procedere all’uso corretto della procedura presente sul Portale dei Pagamenti.
Lavoratori domestici: contributi mancato preavviso o ferie non godute
Il messaggio comunica con riferimento alla disciplina delle ferie non godute, che si deve tenere conto della precisazione contenuta nel Contratto Collettivo Nazionale di Categoria dell’8 settembre 2020 (in vigore dal 1° ottobre 2020), secondo cui le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro.
La natura di tale monetizzazione è retributiva, come peraltro rinvenibile nella sentenza n. 11462 del 9 luglio 2012 e nella successiva ordinanza n. 6189 del 26 marzo 2015 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, nelle quali viene affermato il principio secondo il quale le ferie, che godono di rigorosa tutela di rilievo costituzionale, sono irrinunciabili e, conseguentemente, le somme erogate a tale titolo costituiscono un’erogazione di natura retributiva, giacché strettamente correlate al rapporto di lavoro.
Conseguentemente, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nella determinazione del reddito da lavoro dipendente dell’ultimo periodo lavorato ai fini contributivi.
Si precisa, infine, che il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Il testo del Messaggio
A questo link potete consultare il testo completo del messaggio INPS.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it