Dal 2014, anno in cui è nato l’Art Bonus, sono state effettuate donazioni da parte di 23.668 mecenati, che hanno consentito la realizzazione di interventi a sostegno della cultura e dello spettacolo.
Art Bonus: cos’è e come viene utilizzato
Con il D.L. n. 83/2014, recante Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stato introdotto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, il cosiddetto Art bonus, quale strumento per favorire il mecenatismo nei confronti del patrimonio culturale.
Le donazioni che danno diritto all’agevolazione fiscale, devono essere riferite alle seguenti tipologie di interventi:
- manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali e di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;
- realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
In sede di conversione del D.L. 83/2014, l’agevolazione è stata estesa anche alle erogazioni effettuate per interventi di manutenzione e restauro di beni culturali pubblici, ove destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi.
In seguito all’emergenza causata dalla pandemia, nel 2020 l’Art Bonus viene esteso anche ad altre categorie, quali complessi strumentali, società concertistiche e corali, circhi e spettacoli viaggianti.
Modalità di effettuazione
Il credito d’imposta è riconosciuto a tutti i soggetti che effettuano le erogazioni liberali a sostegno della cultura e dello spettacolo previste dalla norma, indipendentemente dalla natura e dalla forma giuridica.
Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, le donazioni devono essere effettuate esclusivamente tramite sistemi di pagamento tracciabili, ovvero:
- tramite bonifico bancario;
- oppure tramite versamento su conto corrente intestato al beneficiario;
- oppure mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del D. Lgs. 241/97, cioè mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari.
Nella pagina dedicata del sito Art Bonus è possibile effettuare una ricerca nella lista dei beni, per individuare l’intervento o l’attività da sostenere e contribuire alla sua realizzazione.
Ammontare del credito
Secondo quanto stabilito dalla legge, il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni liberali effettuate; grazie alla Legge di stabilità 2016 l’Art bonus è diventato permanente.
In relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali sono previsti limiti massimi differenziati di spettanza del credito:
- per le persone fisiche ed enti che non svolgono attività commerciale, il credito d’imposta è riconosciuto nel limite del 15% del reddito imponibile;
- per i soggetti titolari di reddito d’impresa (società e ditte individuali) ed enti non commerciali che esercitano anche attività commerciale, il credito d’imposta è invece riconosciuto nel limite del 5 per mille dei ricavi annui.
Modalità di fruizione del credito
Vediamo ora quali sono le modalità previste per la fruizione del credito maturato.
Esso deve essere ripartito in tre quote annuali di pari importo.
Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il riferimento alla ripartizione “in tre quote annuali di pari importo” deve intendersi in concreto riferito ai tre periodi d’imposta di utilizzo del credito.
Sono previste inoltre modalità di fruizione differenziate, in relazione alla qualifica del soggetto che effettua le erogazioni liberali.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta è utilizzabile in compensazione:
- mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 241/97;
- a scomputo dei versamenti dovuti.
Inoltre:
- l’utilizzo in compensazione, nei limiti di un terzo della quota maturata, decorrerà dal 1° giorno del periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione delle erogazioni;
- la quota corrispondente ad un terzo del credito d’imposta maturato costituisce, per ciascuno dei tre periodi d’imposta di utilizzo in compensazione, il limite massimo di fruibilità del credito;
- in caso di mancato utilizzo di tale importo, l’ammontare residuo potrà essere utilizzato nel corso dei periodi d’imposta successivi, secondo le modalità proprie del credito;
Le persone fisiche e gli enti che non esercitano attività commerciali, invece, fruiscono del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi.
Tali soggetti iniziano a fruire della prima quota annuale del credito d’imposta (nella misura di un terzo dell’importo maturato) nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui viene effettuata l’erogazione, ai fini del versamento delle imposte sui redditi; la quota annuale non utilizzata può essere riportata in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d’imposta successivi, senza alcun limite temporale.
Adempimenti richiesti ai beneficiari
I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali, inclusi i concessionari o affidatari di beni culturali pubblici, sono tenuti a comunicare mensilmente tramite il sito web https://artbonus.gov.it/e sul proprio sito web istituzionale in una pagina dedicata e facilmente individuabile:
- l’ammontare delle erogazioni ricevute;
- la destinazione e dell’utilizzo delle erogazioni stesse.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it