Ridisegnato in maniera restrittiva il trattamento fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, soprattutto in relazione alla definizione dei cosiddetti “supporti integrativi”
La norma prevede anche una variazione degli stessi prodotti editoriali cui è possibile allegare, con regime agevolato, i supporti integrativi che, di fatto, assumono significato di “prodotto strettamente connesso” alla pubblicazione.
La norma fino al 31 dicembre 2013
Erano considerati supporti integrativi i nastri, i dischi, le videocassette e altri supporti sonori o videomagnetici, ceduti per un prezzo indistinto e in un’unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri, a condizione che il costo del supporto non fosse superiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico dell’intera confezione.
Se mancava una delle condizioni, si avevano diverse conseguenze in ordine all’applicazione dell’imposta, del regime e/o dell’aliquota.
Inoltre, si avevano ancora diverse conseguenze a seconda della natura del supporto
Supporto integrativo non connesso al prodotto editoriale (ad esempio, la videocassetta di un film di avventura ceduta unitamente a un giornale quotidiano)
Si applicava sempre il regime monofase, ma non era possibile determinare l’imposta con l’applicazione del metodo della forfetizzazione della resa. L’imposta andava quindi calcolata sul numero delle copie vendute con applicazione dell’aliquota del 4 per cento. Tuttavia, se il costo del supporto superava il 50% del prezzo di vendita della confezione, pur restando fermo il metodo monofase, si applicava l’aliquota del supporto integrativo (Iva ordinaria) sull’intero prezzo della confezione.
Supporto integrativo e altro bene funzionalmente connesso con le pubblicazioni
Si realizzava il presupposto della funzionalità, in quanto detti beni integravano ed esplicavano una funzione illustrativa o didattica degli argomenti contenuti nelle pubblicazioni (ad esempio, una musicassetta ceduta congiuntamente a una rivista di musica). Pertanto, la cessione di tali beni unitamente al prodotto cartaceo non faceva venir meno il beneficio della resa forfetaria. Si applicava l’aliquota del 4% sull’intera confezione che, in sostanza, veniva ceduta come unico prodotto e non operavano limiti di valore o vincoli di costo.
La connessione doveva risultare da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’editore all’ufficio Iva o delle Entrate prima della commercializzazione o, al più tardi, entro il termine di 30 giorni dall’immissione in commercio.
Beni diversi dai supporti integrativi e altri beni funzionalmente connessi
Per individuare la disciplina da attuare, era necessario verificare se il costo del gadget fosse superiore o inferiore al 50% del prezzo di vendita dell’intera confezione e se il gadget fosse ceduto in un’unica confezione e a prezzo indistinto.
Se era inferiore e la vendita congiunta, l’imposta veniva corrisposta dal solo editore, con il regime monofase, con applicazione dell’imposta sulla base del numero delle copie effettivamente vendute.
Se era superiore (oppure la vendita era disgiunta), l’imposta veniva applicata sull’intera confezione con il regime ordinario, uscendo anche dal regime monofase previsto dall’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972.
L’aliquota da applicare alle cessioni congiunte, veniva applicata differenziando le seguenti ipotesi:
- se il costo del gadget era inferiore al 10% del prezzo dell’intera confezione, si applicava l’aliquota del 4% sul valore complessivo della vendita, con il regime monofase e in base alle copie effettivamente vendute
- se il costo del gadget era superiore al 10% del prezzo dell’intera confezione (ma non al 50%), si applicava l’aliquota del 4% sul valore del prodotto editoriale e l’aliquota propria del gadget sul valore di vendita di quest’ultimo, ferma restando l’applicazione del regime monofase
- se il costo del gadget era superiore al 50% del prezzo di vendita al pubblico della confezione, l’Iva si applicava nei modi ordinari su tutto il prodotto.
La norma dall’1 gennaio 2014
Per “supporti integrativi” si devono intendere (come modificato dall’articolo 19 del Dl 63/2013) “i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”.
A seguito della nuova definizione, l’applicazione del favorevole regime della forfetizzazione della resa (“L’imposta può applicarsi in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e dell’80 per cento per i giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a beni diversi dai supporti integrativi) viene limitata alla sola cessione di supporti integrativi, che assumono valore di beni funzionalmente connessi, a condizione che gli stessi siano venduti:
- in un’unica confezione
- unitariamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università (inclusi i dizionari) e ai libri per non vedenti
- a un prezzo indistinto rispetto a quello dei libri
e non siano commercializzabili separatamente.
Viene inoltre stabilito che la regola generale (imposta dovuta in relazione al numero delle copie vendute) continuerà a trovare applicazione nel caso in cui i giornali, i quotidiani e i libri siano ceduti unitamente a beni diversi da supporti integrativi, con prezzo indistinto e in un’unica confezione, sempre che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, congiuntamente alla pubblicazione non sia superiore al 50% del prezzo dell’intera confezione.
In ogni caso, “l’imposta si applica con l’aliquota propria di ciascuno dei beni ceduti” (sesto periodo dell’articolo 74, comma 1, lettera c), del Dpr 633/1972).
In ogni altro tipo di cessione (quindi, non sarà più rilevante il fatto che il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, sia superiore al 10% del prezzo dell’intera confezione), l’imposta si applicherà con l’aliquota propria di ciascun bene ceduto.
Con la variazione così incisiva del significato di supporto integrativo, assimilandolo al concetto di bene funzionalmente connesso, il legislatore ha eliminato l’ultimo periodo dell’articolo 74, comma 1, lettera c), che demarcava la precedente differenza tra supporto integrativo e bene funzionalmente connesso, che necessitava della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio Iva.