autoveicoliLa controversia che ha portato alla decisione  della Corte di giustizia europea è stata sollevata dalla Corte di cassazione francese ed è insorta, in relazione alla tassazione di operazioni societarie effettuate, da un lato tra il Direttore generale delle finanze pubbliche francesi e una società di diritto spagnolo e dall’altra tra il medesimo organo fiscale transalpino e una società di diritto italiano.
La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto l’interpretazione degli articoli 2 e 13, parte B), lettera a), della sesta direttiva Iva 77/388/CEE del Consiglio, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari – Sistema comune di imposta sul valore aggiunto.

 

I protagonisti della controversia

 

La società di diritto italiano esercita in Francia un’attività nell’ambito della prestazione di garanzie in caso di guasto delle autovetture usate, proponendo ai clienti che acquistano tale tipo di autovetture una garanzia complementare in caso di guasto di determinati componenti verificatosi entro un determinato periodo di tempo dalla data dell’acquisto stesso. Per una parte del periodo al quale fa riferimento il procedimento principale, tale società di diritto italiano era assicurata contro le perdite derivanti dalla propria attività presso la società di diritto spagnolo, anch’essa parte in causa.

 

L’impresa italiana applicava e versava l’Iva sulle operazioni effettuate, reputando la propria attività una prestazione di servizi. Avverso tale comportamento ed interpretazione fiscale operata dalla società, l’amministrazione fiscale francese ordinava alla stessa di assoggettare le operazioni in questione all’imposta sui contratti di assicurazione sulla base dell’articolo 991 del codice francese delle imposte. Contro tale determinazione dell’amministrazione fiscale, la società proponeva ricorso dinanzi alla competente autorità giurisdizionale che però, sia in primo che in secondo grado, dava ragione al fisco transalpino.

 

La controversia giungeva cosi dinanzi la corte di cassazione francese, avanti alla quale pendeva anche una causa insorta tra la società di diritto spagnolo e le autorità fiscali in merito all’aliquota dell’imposta sui contratti di assicurazione applicabile ai contratti tra la società stessa e quella italiana. I supremi giudici francesi, riunite le due cause, decidevano di sospendere il procedimento dinanzi a loro pendente per chiedere ai giudici sovranazionali se gli articoli 2 e 13, B, lettera a), della sesta direttiva Iva, debbano essere interpretati nel senso che la prestazione consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di veicoli usati, nel prestare, dietro versamento di una somma forfettaria, garanzia per l’eventuale guasto meccanico a talune parti del veicolo usato, rientri nella categoria delle operazioni di assicurazione esenti dall’imposta sul valore aggiunto o rientri, invece, nella categoria delle prestazioni di servizi.

 

Le disposizioni del diritto comunitario

 

Analizzando il contesto normativo di riferimento, rileviamo come ai sensi dell’articolo 2 della sesta direttiva sono soggette all’imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale e le importazioni di beni. In ragione del successivo articolo 13, parte B, lettera a), gli Stati membri esentano, a condizioni da essi fissate per assicurare una corretta e semplice applicazione delle esenzioni stesse e prevenire ogni possibile frode, evasione ed abuso, le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, comprese le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e dagli intermediari di assicurazione. Infine, va sottolineato l’articolo 33, paragrafo 1, ai sensi del quale non è fatto divieto ad uno Stato membro di mantenere o introdurre imposte sui contratti di assicurazione, imposte sui giochi e sulle scommesse, accise, imposte di registro e, più in generale, qualsiasi imposta, diritto e tassa che non abbia il carattere di imposta sulla cifra d’affari, sempreché tuttavia tale imposta, diritto e tassa non dia luogo, negli scambi fra Stati membri, a formalità connesse con il passaggio di una frontiera.

 

La normativa francese

 

Venendo al diritto francese rileviamo come gli articoli 256 e 261 del codice generale delle imposte, stabiliscono che sono soggette all’Iva le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso all’interno del paese da un soggetto passivo che agisce in quanto tale, mentre sono esenti dall’imposta le operazioni di assicurazione e di riassicurazione, nonché le prestazioni di servizi relative a dette operazioni, effettuate dai mediatori e intermediari di assicurazioni. Con specifico riferimento ai contratti assicurativi, il successivo articolo 991 prevede che ogni  contratto di assicurazione è soggetto a un’imposta annuale obbligatoria mediante il cui pagamento qualsiasi documento scritto che ne accerti la formazione, la modifica o la risoluzione consensuale è esonerato dall’imposta di bollo e registrato gratuitamente qualora sia richiesta tale formalità. L’imposta, fissata al 18% per le assicurazioni contro i rischi di qualsivoglia natura relativi ai veicoli terrestri a motore, è riscossa sull’importo delle somme pattuite a favore dell’assicuratore e di tutte le somme accessorie di cui il medesimo benefici direttamente o indirettamente grazie all’assicurato.

 

La decisione della Corte

 

Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i magistrati sovranazionali hanno innanzitutto chiarito come le operazioni di assicurazione implicano, per loro natura, la sussistenza di un rapporto contrattuale tra il prestatore del servizio di assicurazione e il soggetto i cui rischi sono coperti dall’assicurazione, ovvero l’assicurato. La nozione presente nella direttiva Iva è poi sufficientemente ampia, hanno chiarito i giudici, per farvi rientrare al suo interno  anche i casi in cui vi sia la copertura assicurativa fornita da un soggetto passivo che non sia egli stesso assicuratore, ma che, nell’ambito di un’assicurazione collettiva, procuri ai suoi clienti siffatta copertura avvalendosi delle prestazioni di un assicuratore che si assume l’onere del rischio assicurato, come avviene nel caso sottoposto all’attenzione della Corte. Dunque, sotto questo primo profilo, la Corte ha statuito che, in considerazione di quanto ora visto, una prestazione come quella di cui ai procedimenti principali appare, salvo verifica puntuale ovviamente da parte del giudice del rinvio, poter rientrare nella nozione di operazione di assicurazione, ai sensi dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva. Ma anche assodato e dato per buono questo punto, sia la società di diritto italiano che quella di diritto spagnolo ritengono che, pur ammettendo una configurazione delle loro operazioni quali operazioni assicurative, le stesse devono comunque essere assoggettate all’Iva poiché connesse inscindibilmente alla vendita del veicolo usato e soggetta quindi allo stesso trattamento fiscale di quest’ultima.

 

In merito, la Corte ha ricordato come ai fini dell’Iva, ciascuna operazione deve essere normalmente considerata distinta e indipendente, come risulta dall’articolo 2, punto 1, della sesta direttiva. Dalla giurisprudenza della medesima Corte emerge però che, in determinate circostanze, più prestazioni formalmente distinte devono essere considerate come un’unica operazione quando non sono indipendenti. Nell’ambito specifico dei contratti di assicurazione, i giudici europei hanno chiarito come sebbene qualsiasi operazione di assicurazione presenti normalmente una connessione con il bene oggetto della stessa, tale connessione non può essere sufficiente, di per sé, per stabilire se sussista o meno un’unica prestazione complessa ai fini dell’Iva. Infatti, se ogni operazione di assicurazione fosse assoggettata a Iva come conseguenza dell’assoggettamento a tale imposta di prestazioni riguardanti il bene oggetto della stessa, verrebbe meno l’obiettivo stesso dell’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva, ossia l’esenzione delle operazioni di assicurazione.

 

Quindi almeno in linea di principio bisogna affermare che la vendita di un veicolo usato e la prestazione, da parte di un soggetto distinto dal rivenditore di tale veicolo, di una garanzia relativa ad un eventuale guasto meccanico di talune parti del veicolo stesso, non possono essere considerate così strettamente connesse da costituire un’operazione unica. La scomposizione forzata, infatti, di tali prestazioni Infatti, può rivelarsi in ultima analisi alla stregua una scomposizione artificiosa di un’operazione economica unica, tale da alterare la funzionalità del sistema dell’Iva. Ovviamente la validità di quanto ora detto può ben essere revocata in dubbio dal giudice di merito con riguardo a situazioni contingenti.

 

La sentenza della Corte

 

Per tutto quanto ora visto, gli eurogiudici hanno reso definitivamente la loro pronuncia pregiudiziale dichiarando che “l’articolo 13, parte B, lettera a), della sesta direttiva deve essere interpretato nel senso che costituisce un’operazione di assicurazione esente, ai sensi di tale disposizione, la prestazione di servizi consistente, per un operatore economico indipendente dal rivenditore di un veicolo usato, nel prestare garanzia, dietro versamento di una somma forfettaria, per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di tale veicolo. Spetta al giudice del rinvio verificare se, in circostanze come quelle di cui ai procedimenti principali, la prestazione di servizi di cui trattasi costituisca una prestazione del genere. La fornitura di una tale prestazione e la vendita del veicolo usato devono, in linea di principio, essere considerate prestazioni distinte e indipendenti, da trattare separatamente sotto il profilo dell’IVA. Spetta al giudice del rinvio determinare se, alla luce delle circostanze particolari di cui ai procedimenti principali, la vendita di un veicolo usato e la garanzia prestata da un operatore economico indipendente dal rivenditore di tale veicolo per l’eventuale guasto meccanico di talune parti di quest’ultimo siano connesse tra loro a tal punto da dover essere considerate costitutive di un’unica operazione o, se, invece, esse costituiscano operazioni indipendenti”.