I giudici comunitari chiamati a stabilire se la disponibilità delle strutture, compreso uno stadio di calcio, costituisca o meno locazione di beni immobili esente da imposta.

La questione pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 13, parte B, lettera b), della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, ripreso in maniera sostanzialmente invariata dall’articolo 135 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006.

L’oggetto della controversia
In particolare, la domanda è diretta ad accertare se l’operazione di messa a disposizione di impianti di una struttura sportiva utilizzati a fini esclusivamente calcistici, compreso l’utilizzo dello stadio di calcio e degli spogliatoi, fino ad un massimo di 18 giornate per singola stagione sportiva, costituisca o meno una locazione di beni immobili esente da imposta, ai sensi del predetto articolo 13, parte B, lettera b), della sesta direttiva.

La tipologia del contratto
Il contratto oggetto dell’operazione riconosce al soggetto che concede la disponibilità del bene la piena facoltà di conferire gli impianti stessi nel resto dell’anno e la possibilità di accedervi senza autorizzazione in qualsiasi momento, al fine di tutelare gli stessi impianti da qualunque danno purché ciò non interferisca con le competizioni sportive. A fronte dell’utilizzo degli impianti è prevista inoltre un’indennità forfettaria determinata nella misura massima del venti per cento quale corrispettivo per il diritto di accesso al terreno di gioco e pari all’ottanta per cento per la fornitura di vari servizi tra i quali la pulizia e la manutenzione.
Preliminarmente occorre rilevare che le ipotesi di esenzioni individuate dall’articolo 13 della sesta direttiva rappresentano una deroga al principio generale in base al quale l’imposta è riscossa per ogni prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso da un soggetto passivo; ne discende che tale disposizione deve essere interpretata in maniera restrittiva e non è possibile procedere all’applicazione analogica della stessa.

I precedenti di giurisprudenza in materia
Per quanto riguarda l’individuazione della nozione di “locazione di beni immobili”, secondo giurisprudenza costante della Corte, tale individuazione deve essere effettuata tramite l’analisi della natura oggettiva dell’operazione. In particolare, si realizza la locazione di bene immobile qualora il contratto consenta al locatario, a fronte del pagamento di un corrispettivo, di occupare l’immobile per una determinata durata come se ne fosse il proprietario, escludendo, contestualmente, qualsiasi altro soggetto da tale diritto. Questo tipo di valutazione deve essere effettuata avendo riguardo alla natura effettiva del contratto e al rispetto di determinate condizioni, a prescindere quindi dalla qualificazione che le parti danno al contratto stesso.

L’insieme degli elementi da prendere in considerazione
In ipotesi di utilizzazione di impianti sportivi, poi, l’individuazione della natura dell’attività principale svolta deve avvenire tramite la valutazione delle prestazioni nel loro complesso. In particolare, nel caso esaminato, la Corte ritiene che, secondo quanto riportato nella decisione di rinvio, l’attività svolta sia da inquadrarsi più propriamente nella fornitura di un servizio complesso di accesso agli impianti sportivi (supervisione, gestione, manutenzione e pulizia degli impianti) e non nella semplice messa a disposizione passiva di un terreno.
Ciò viene ravvisato nella presenza permanente del locatore e nella fornitura di servizi di gestione, di manutenzione e di pulizia tali da rendere idonei gli impianti all’utilizzazione cui sono destinati, facendo sì che proprio in tali servizi sia individuata la prestazione caratteristica dell’operazione oggetto del procedimento principale.
La qualificazione del contratto nell’ambito delle prestazioni di servizi in luogo della locazione di beni immobili, trova tra l’altro conferma anche nell’ammontare del corrispettivo pattuito, che quantifica il valore economico dei vari servizi prestati pari all’ottanta per cento dell’intero corrispettivo contrattualmente previsto.
Sono questi, quindi, l’insieme di elementi che, a giudizio dei magistrati sovranazionali, devono essere presi in considerazione dal giudice del rinvio al fine di valutare se i servizi offerti nel caso in esame siano necessari o meno a consentire l’accesso agli impianti sportivi per i fini indicati nel contratto.
Ultimo elemento essenziale da considerare nell’ambito del contratto di locazione è, infine, la durata del godimento del bene oggetto di locazione. Al riguardo, la Corte sottolinea che tale godimento non può in via generale avere carattere “solamente occasionale e temporaneo” e spetta al giudice del rinvio valutare se la durata di 18 giornate comporti la qualificazione dell’operazione quale prestazione di servizi in luogo della locazione del bene immobile.

Le conclusioni degli eurogiudici
La Corte Ue, con la sentenza del 22 gennaio 2015, resa nel procedimento C-55/14, ritiene che la concessione, a titolo oneroso, della disponibilità di un impianto sportivo in virtù di un contratto che riconosca alcuni diritti e prerogative al proprietario e preveda la prestazione di determinati servizi il cui valore rappresenta l’ottanta per cento del corrispettivo totale, non realizza, in linea di principio, una locazione di bene immobile, esente dall’imposta sul valore aggiunto.

 

 

 

FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate

AUTORE: Mattia Ingraffia

 

 

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