sconti ivaIn tema di disciplina Iva degli scambi intracomunitari, l’articolo 41, comma 1, lettera a), del Dl n. 331/1993, qualifica come cessioni intracomunitarie di beni non imponibili al tributo, tra l’altro, “..le cessioni a titolo oneroso di beni, trasportati o spediti nel territorio di altro Stato membro, dal cedente o dall’acquirente, o da terzi per loro conto, nei confronti di cessionari soggetti di imposta,..; i beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, a opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, assiemaggio o adattamento ad altri beni”.

 

In relazione a tali disposizioni, con la sentenza 23761/2015, la Corte di cassazione è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla legittimità o meno di un avviso di accertamento, emesso dall’Amministrazione finanziaria per gli anni dal 2000 al 2005 nei confronti di una società nazionale, appaltatrice di una commessa per la realizzazione di beni (testate cilindriche) per conto di un committente comunitario (inglese), previa costruzione degli stampi all’uopo necessari.

 

Più in particolare, l’Amministrazione finanziaria italiana aveva contestato la sussistenza dei presupposti normativi della non imponibilità a Iva del corrispettivo (separatamente evidenziato in fattura) afferente la realizzazione degli stampi, dato che questi ultimi, al termine delle lavorazioni, non erano stati inviati nello Stato membro della società committente-cessionaria (Inghilterra); detti stampi, infatti, erano rimasti presso un terzo soggetto nazionale (ditta subappaltatrice), cui era stata medio tempore affidata la materiale esecuzione dei lavori da parte del primo soggetto nazionale (appaltatore), in vista di eventuali successive ulteriori commesse per la produzione di altri beni mediante utilizzo dei medesimi stampi.
 

Investita della questione, la Corte ha sostanzialmente condiviso la posizione espressa dal Fisco nazionale, affermando infatti che, sulla base del citato articolo 41, i corrispettivi relativi alla costruzione di stampi, da utilizzare per la produzione di beni da inviare in un altro Stato membro, possono essere fatturati in regime di non imponibilità a condizione che lo stampo, a fine lavorazione, sia inviato nell’altro Stato comunitario oppure venga distrutto o risulti inservibile a fine produzione.

 

Nel particolare caso di specie, inoltre, i giudici di legittimità hanno altresì osservato che il suddetto presupposto per la non imponibilità della cessione del bene-stampo (e cioè, appunto, la sua spedizione o il suo trasporto in un altro Stato membro) deve essere verificato facendo esclusivamente riferimento al termine dello svolgimento del rapporto contrattuale in questione e non anche (come, invece, ritenuto dalla società nazionale appaltatrice) al termine dell’esecuzione di eventuali successive forniture, tra le stesse parti, di altri beni di uguale specie da ottenere mediante l’utilizzo dei medesimi stampi.
Ad avviso della Corte, infatti, l’originaria operazione di cessione intracomunitaria deve ritenersi esaurita con la conclusione del primo rapporto contrattuale avente a oggetto la realizzazione del bene strumentale e la successiva cessione di un predeterminato quantitativo di beni tramite esso prodotti, non assumendo invece rilevanza la successiva previsione di “..altri e diversi rapporti contrattuali, peraltro del tutto eventuali, che danno origine ad ulteriori distinte operazioni economiche fiscalmente rilevanti, e non possono pertanto condizionare <ad libitum> la esigenza della Amministrazione finanziaria – che trova fondamento nel generale principio di certezza dei rapporti giuridici – di definire il regime fiscale del rapporto tributario insorto con la <originaria> operazione di cessione dello stampo e la emissione della relativa fattura”.

 

Da parte nostra, è da rilevare come l’orientamento della Cassazione si pone sostanzialmente in linea con quanto già in passato affermato, sul punto, dalla stessa Amministrazione finanziaria. La fattispecie della costruzione di stampi per conto di un committente comunitario, infatti, ha specificamente formato oggetto di esame nel paragrafo B.2.3 della circolare del ministero delle Finanze n. 13/1994, illustrativa della cennata disciplina degli scambi intracomunitari, ove era stato precisato che “..la realizzazione (costruzione diretta o acquisto da terzi secondo la normativa interna) per conto di un committente comunitario di stampi da utilizzare in Italia per la produzione, a mezzo degli stessi, di beni da inviare nell’altro Stato membro, è da inquadrare nell’ambito di cessioni intracomunitarie qualora:

 

 

  • tra il committente e l’operatore nazionale venga stipulato un unico contratto di appalto avente ad oggetto sia la realizzazione dello stampo sia la fornitura dei beni che con esso si producono;
  • lo stampo, a fine lavorazione, venga inviato nell’altro Paese comunitario, a meno che, in conseguenza dell’ordinario processo di produzione o per accordi contrattuali, sia distrutto o sia divenuto ormai inservibile..”.

 

 

Nello stesso documento di prassi, infine, era stato puntualizzato anche che “l’operatore nazionale,.., in presenza di dette condizioni, è legittimato ad emettere fattura non imponibile ai sensi dell’art.41, comma 1, lett.a)..”, e che “..il corrispettivo dello stampo, se indicato autonomamente in fattura..,” (così come nel caso dedotto in controversia), “..espletate le formalità di registrazione, concorre alla determinazione dello <status> di esportatore, mentre assume rilevanza, ai fini della costituzione del plafond, in proporzione alle forniture dei beni prodotti con l’utilizzo dello stampo stesso”.