stent_coronaricoI dispositivi necessari per impiantare stent coronarici rientrano tra quelli che costituiscono “parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati” agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità (punto 33 della tabella A, parte II, del Dpr 633/1972), per i quali è prevista l’applicazione dell’aliquota ridotta del 4 per cento. Ad affermarlo, la risoluzione n. 72/E del 3 agosto 2015. Si tratta di componenti monouso, privi di autonoma funzionalità, essenziali e indispensabili per l’intervento di angioplastica, al termine del quale non sono più utilizzabili.

 

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate arriva in risposta a un’istanza di interpello presentata da una società che commercializza, tra l’altro, dispositivi medici preordinati al trattamento della patologia aterosclerotica coronarica.
In particolare, è stato chiesto quale sia il trattamento Iva da riservare a una serie di dispositivi funzionalmente concepiti ed esclusivamente destinati all’impianto dello stent coronarico, anche se ceduti singolarmente: catetere guida, filo guida, catetere a palloncino, sistema di gonfiaggio, catetere di aspirazione.

 

L’Amministrazione finanziaria, concordando con quanto rappresentato dalla società, riconosce che i dispositivi in esame sono componenti monouso essenziali e indispensabili per l’impianto dello stentcoronarico nel paziente affetto da patologia cardiaca, privi di autonoma funzionalità. Tant’è che gli stessi, al termine dell’intervento di angioplastica, non possono essere più utilizzati.

 

Tale destinazione esclusiva consente di inquadrarli tra i beni di cui al citato punto 33, con conseguente applicazione del trattamento agevolato con aliquota del 4 per cento.