iva-servizio-trasporto-energiaIVA sul servizio trasporto di Energia: alcuni chiarimenti emersi dalla risposta a un interpello in materia da parte dell’Agenzia delle Entrate.


Nel caso specifico, la società interpellante afferma di voler stipulare un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas a rivenditori, soggetti passivi Iva che, a loro volta, cederanno tale energia elettrica e/o gas ai clienti finali. L’interrogativo posto dalla società riguarda i servizi di trasporto resi dalla società istante ai alle società di distribuzione dell’energia sino ai punti di prelievo dei clienti finali: deve applicarsi in questo caso il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge)?

 

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

 

L’articolo 17, sesto comma, lettera d-quater), del Dpr n. 633 del 1972 prevede l’applicazione dell’Iva con il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge) alle “cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 3, lettera a)”.

 

Per “soggetto passivo–rivenditore” si intende un soggetto passivo la cui principale attività in relazione all’acquisto di gas, di energia elettrica, di calore o di freddo è costituita dalla rivendita di tali prodotti e il cui consumo personale dei medesimi è trascurabile.

 

La disposizione prevista consente di estendere il meccanismo del reverse charge alle operazioni dallo stesso previste per una durata non inferiore a due anni e non oltre la data del 31 dicembre 2018. Si tratta, dunque, di una misura di carattere temporaneo introdotta al fine di contrastare l’utilizzo diffuso delle frodi Iva riscontrate nell’ambito del settore energetico.

 

Ciò posto, si fa presente che l’articolo 12 del Dpr n. 633 del 1972 stabilisce che:

 

“Il trasporto, la posa in opera, l’imballaggio, il confezionamento, la fornitura di recipienti o contenitori e le altre cessioni o prestazioni accessorie ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all’imposta nei rapporti fra le parti dell’operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all’imposta, i corrispettivi delle cessioni o prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile”.

 

Pertanto, i servizi di trasporto di energia resi dalla società istante ai soggetti passivi-rivenditori costituiscono, ai sensi dell’articolo 12 del Dpr n. 633 del 1972, prestazioni accessorie alla fornitura di gas e/o energia elettrica effettuata dalla stessa società.

 

Conseguentemente, nel caso di specie, le prestazioni di trasporto di cui trattasi, in quanto accessorie alla cessione di gas e di energia elettrica, devono essere assoggettate ad Iva mediante il meccanismo del reverse charge previsto per l’operazione principale.