iva-prodotti-vegetali-surgelatiIVA su prodotti vegetali surgelati con aliquota ridotta: l’agevolazione riguarda le verdure e i legumi congelati che presentano le caratteristiche merceologiche classificate nell’ambito del Capitolo 07 della Tariffa doganale, alla voce 0710.


Una associazione ha presentato una richiesta di consulenza giuridica in merito al corretto trattamento, ai fini Iva, degli ortaggi grigliati surgelati con aggiunta di olio. L’Agenzia delle entrate chiarisce che le verdure e i legumi congelati che hanno le caratteristiche merceologiche classificate nell’ambito del Capitolo 07 della Tariffa doganale, alla voce 0710, scontano l’Iva con aliquota ridotta al 4% (risposta n. 16/2019).

IVA su prodotti vegetali surgelati: il quesito

L’istante, nella richiesta fa presente di aver già ottenuto un parere da parte dell’Amministrazione finanziaria in merito all’applicazione della corretta aliquota Iva relativamente agli ortaggi grigliati surgelati e che in tale sede non era stato affrontato il caso in cui questi contengano una minima quantità di olio utilizzato come coadiuvante tecnologico. Poiché nella risposta precedente l’Agenzia ha stabilito che alla fattispecie prospettata fosse applicabile “l’aliquota IVA del 4 per cento di cui alla Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633 del 1972, che, al punto 6), richiamando la voce 07.02, menziona espressamente “ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati o surgelati” ritiene che avendo l’aggiunta di olio la sola funzione di anti agglomerante anche a queste verdure possa essere applicata l’Iva con l’aliquota ridotta del 4%.

Il parere dell’Agenzia

L’associazione, così come previsto dalla circolare 32/2010, ha preventivamente interpellato l’Agenzia delle dogane che ha determinato il corretto inquadramento doganale del prodotto attraverso un parere tecnico espresso dalla direzione centrale Legislazione e Procedure doganali – Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli.

Nel suddetto parere tecnico l’Agenzia delle dogane “ritiene che i prodotti in oggetto possano essere classificati, nel rispetto delle Regole Generali per l’Interpretazione della Nomenclatura Combinata, … nell’ambito del Capitolo 07 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili”, alla voce 0710: “ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati”.

La voce 0710, ricordano le Dogane, comprende gli ortaggi e i legumi congelati che, freschi o refrigerati, rientrano nelle voci da 0701 a 0709 e in genere sono congelati industrialmente tramite un processo di surgelamento e possono essere stati cotti in acqua o al vapore prima della congelazione.

Le verdure prese in esame sono sottoposte esclusivamente a processi fisici (selezione, lavaggio, e una sorta di “scottatura” detta blanching, che non può considerarsi un vero e proprio procedimento di cottura), a cui segue immediatamente la surgelazione vera e propria.

L’aggiunta di una piccola percentuale di olio (circa 3%), non ne modifica la classificazione, in quanto gli ortaggi non sono prefritti; l’olio, infatti, non ha, alcuna funzione di condimento, ma serve come anti agglomerante.

Tenuto conto di quanto sopra riportato, e fermo restando che gli ortaggi grigliati surgelati abbiano le caratteristiche merceologiche descritte, è applicabile l’aliquota Iva del 4% prevista al punto 6) della Tabella A, parte II, allegata al Dpr 633/1972.