Il codice deve essere utilizzato dal contribuente che decide di versare soltanto una parte dell’importo richiesto dall’Agenzia delle Entrate tramite comunicazione di irregolarità.
Controlli automatici Iva periodica: il codice per l’imposta
Per consentire il pagamento parziale, mediante il modello F24, delle somme dovute in base al controllo automatizzato ex articolo 54-bis, Dpr 633/1972 delle liquidazioni periodiche Iva, con la risoluzione 58/E del 9 maggio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha istituito, per l’imposta, il codice tributo “9035” (Articolo 54-bis Versamento IVA mensile/trimestrale – IMPOSTA).
La previsione del nuovo codice si è resa necessaria dopo l’introduzione, da parte del decreto legge collegato alla manovra di bilancio 2017 (Dl 193/2016), dell’obbligo di comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva.
In questo caso, quindi, il contribuente deve predisporre un modello F24, all’interno del quale il neonato codice va inserito nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando anche, negli appositi campi, il codice atto e l’anno di riferimento presenti nella comunicazione d’irregolarità.
Per sanzione e interessi, invece, si usano rispettivamente i “vecchi” 9033 e 9034.
I soggetti passivi Iva devono presentare il modello “Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA” per comunicare i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta (art. 21-bis del decreto legge 78/2010).
Sono esonerati dall’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero.
L’obbligo di invio della Comunicazione non ricorre in assenza di dati da indicare mentre sussiste nell’ipotesi in cui occorra evidenziare il riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.
Il modello di deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre.
La Comunicazione relativa al secondo trimestre è presentata entro il 16 settembre e quella relativa al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale Iva, che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta.
Se il termine di presentazione della Comunicazione scade di sabato o in giorni festivi, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.