corte, mediaL’eventuale parziale pagamento del debito Iva non esclude l’elemento soggettivo del reato di omesso versamento dell’Iva (articolo 10-ter del Dlgs 74/2000), considerato che la fattispecie incriminatrice richiede non già il dolo “specifico” bensì quello “generico”, consistente nella mera consapevolezza della condotta omissiva. È quanto affermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 45033 del 10 novembre 2015.

 

La vicenda processuale

 

Il tribunale del riesame con ordinanza revocava il provvedimento di sequestro, finalizzato alla confisca per equivalente, dei beni di un soggetto indagato per il reato di omesso versamento di Iva ex articolo 10-ter del Dlgs 74/2000. Il giudice del riesame motivava la revoca di detta misura cautelare sostenendo l’insussistenza del requisito dell’elemento soggettivo del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice, avendo l’indagato versato parzialmente il debito Iva. La Procura ricorreva in Cassazione, eccependo l’errore di diritto nel quale era incorso il tribunale del riesame, laddove lo stesso aveva ritenuto che il reato di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000 fosse una fattispecie a dolo specifico e non a dolo generico.

 

La pronuncia della Cassazione

 

I giudici di legittimità, investiti della questione, hanno annullato il provvedimento di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione al reato di cui all’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, ritenendo nel caso di specie, sussistenti i presupposti cautelari del fumus e del periculum.

 

Osservazioni

 

Ai sensi dell’articolo 10-ter del Dlgs 74/2000, pro tempore vigente, è punito “chiunque non versa l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo”.

 

Secondo l’orientamento consolidato in sede di legittimità, il reato di omesso versamento dell’Iva è una fattispecie a dolo generico e non a dolo specifico, nel senso che l’elemento soggettivo da essa richiesto è la coscienza e volontà di presentare una dichiarazione Iva e omettere il versamento entro il termine stabilito delle somme in essa indicate, nella consapevolezza che il tributo evaso supera la soglia di punibilità individuata dalla disposizione incriminatrice (ex multis, Cassazione, 12248/2014), a nulla rilevando eventuali ulteriori motivi della scelta dell’agente di non versare il tributo.

 

Per la Corte suprema, nel caso sub iudice, le considerazioni svolte in punto di fatto dal tribunale circa il parziale pagamento del debito Iva per il 2010 e circa il pagamento rateale del debito per gli anni successivi, formulate in relazione allo scorretto presupposto della necessità del dolo specifico, devono, dunque, essere rivalutate dallo stesso tribunale in relazione all’imputazione provvisoria, tenendo conto del principio di diritto sopra enunciato”.

 

Rebus sic stantibus, la Corte di cassazione ha accolto il ricorso della pubblica difesa, ritenendolo fondato.