Iva non versata: Corte Ue stabilisce soglie per non incorrere nel reato penale e dà ragione all’Italia. Nel caso specifico interessato, infatti, un imprenditore italiano.
Per il diritto Ue qual è la soglia di punibilità, per non incorrere nel reato penale, sull’IVA non versata? La Corte Ue si è pronunciata nella causa pregiudiziale C-574/15. Il caso specifico riguarda un imprenditore italiano: in Italia, l’omesso versamento dell’IVA correttamente dichiarata entro i termini di legge comporta sanzioni penali. L’amministratore unico di una società non aveva provveduto al versamento entro i suddetti termini, veniva accusato della commissione di un reato.
La nuova normativa prevede una causa di non punibilità, applicabile retroattivamente all’imprenditore in quanto norma più favorevole, consistente nel non superamento della soglia di 250 000 euro di debito fiscale. Con la normativa precedente, la soglia di non punibilità era determinata in 50mila euro.
Nel caso specifico, secondo la Corte UE, l’obbligo di stabilire sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate per assicurare una corretta riscossione dell’IVA, non osta a una normativa nazionale come quella in questione nel caso di specie che, pur prevedendo un sistema di sanzioni amministrative, esenta le persone fisiche responsabili per l’assolvimento di obblighi tributari:
– da responsabilità penale e amministrativa per l’omesso versamento dell’IVA correttamente dichiarata entro il termine stabilito dalla legge in relazione agli importi pari a tre o cinque volte la soglia minima di EUR 50 000 stabilita dalla Convenzione TIF;
– da responsabilità penale se l’ente per il quale esse operano ha pagato tardivamente l’IVA dovuta, nonché gli interessi e gli importi delle sanzioni amministrative irrogate, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento in primo grado.
In allegato il testo completo della Sentenza della Corte UE.