agricolturazChiarimenti sulle novità contenute nell’articolo 1, comma 908, della legge 208/2015 (Stabilità 2016), sono contenuti nella circolare n. 19/E del 6 maggio 2016, che illustra le nuove aliquote di compensazione Iva in vigore dal 1° gennaio 2016 da utilizzare nel regime speciale agricoltura. L’innalzamento delle aliquote è stato attuato con il decreto interministeriale del 26 gennaio 2016.

 

Il regime previsto dall’articolo 34 del Dpr 633/1972 che, al fine di semplificare e attenuare gli adempimenti dei contribuenti, detta particolari modalità di applicazione dell’imposta per le attività agricole, rappresenta, per i soggetti in possesso dei necessari requisiti, il regime naturale, fatta salva facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta secondo le regole ordinarie.

 

I produttori agricoli che vi rientrano:

 

 

  • nel momento in cui vendono prodotti agricoli indicati nella tabella A, parte I, allegata al Dpr 633/1972, applicano le aliquote proprie previste per le cessioni di tali prodotti agricoli e ittici
  • nel determinare l’imposta dovuta in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale, detraggono un importo corrispondente alle percentuali di compensazione calcolate sulle vendite dei prodotti venduti.

 

 

La legge di stabilità 2016 ha previsto l’innalzamento delle aliquote di compensazione per taluni prodotti del settore lattiero-caseario e per gli animali vivi delle specie bovina e suina, demandandone la quantificazione a un successivo provvedimento, per un costo massimo, in termini di minori entrate tributarie, di 20 milioni di euro. In attuazione della previsione normativa, il decreto interministeriale (Mef e Mipaaf) del 26 gennaio 2016 ha fissato la percentuale di compensazione:

 

 

  • a regime, al 10% per le cessioni di latte fresco non concentrato né zuccherato e non condizionato per la vendita al minuto, esclusi yogurt, kephir, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati, nonché per le cessioni di latte e crema di latte freschi non concentrati né zuccherati, escluso il latte fresco non concentrato né zuccherato, destinato al consumo alimentare, confezionato per la vendita al minuto, sottoposto a pastorizzazione o ad altri trattamenti previsti da leggi sanitarie (la percentuale precedente era dell’8,80%)
  • solo per l’anno 2016, al 7,65% per le cessioni di animali vivi della specie bovina, compreso il genere bufalo (la percentuale precedente era del 7%)
  • solo per l’anno 2016, al 7,95% per le cessioni di animali vivi della specie suina (la precedente era del 7,3)

 

 

Efficacia delle nuove disposizioni

 

Circa l’efficacia delle nuove disposizioni, lo stesso decreto 26 gennaio 2016 stabilisce che l’innalzamento delle percentuali di compensazione decorre dal 1° gennaio di quest’anno. Per individuare, quindi, le percentuali di compensazione applicabili, bisogna tener conto:

 

 

  • per i passaggi dei prodotti dai produttori agricoli soci, associati o partecipanti alle cooperative o agli altri organismi associativi, della data di pagamento del prezzo al produttore agricolo (a meno che non ci sia anticipazione del momento impositivo attraverso l’emissione della fattura o il pagamento di acconti). Pertanto, per le consegne effettuate nel 2015, con pagamento avvenuto nel 2016, vanno applicate le nuove percentuali di compensazione
  • al di fuori dei passaggi alle cooperative o agli altri organismi associativi, della data di consegna o spedizione dei prodotti, quando la fatturazione è immediata
  • in caso di fatturazione differita, per consegna effettuata con documento di trasporto, della data di emissione della fattura. Pertanto, in caso di consegne effettuate a dicembre 2015, con fattura emessa a gennaio 2016, si applicano le nuove aliquote di compensazione. La stessa soluzione vale per i contratti di somministrazione (per questi, il momento impositivo si identifica con il pagamento e non con la consegna del bene) e per le consegne di beni con prezzo da determinarsi (la fattura può essere emessa entro il mese successivo alla determinazione del prezzo). Anche in questi casi, comunque, vale la regola secondo cui il momento di effettuazione dell’operazione si considera anticipato qualora, prima della determinazione del prezzo, vengono emesse fatture o siano eseguiti pagamenti, anche parziali, dei corrispettivi.