I concessionari di auto presentano all’Agenzia delle Entrate, in riferimento agli acquisti intracomunitari di veicoli, istanze di sblocco telaio con le motivazioni più disparate, per ottenere dall’ufficio la possibilità di immatricolare le autovetture anche quando il versamento dell’Iva effettuato è ritenuto insufficiente dalla Motorizzazione.
Non pochi sono i casi in cui si chiede addirittura all’ufficio di addentrarsi in vere e proprie valutazioni delle autovetture, sottoponendo all’attenzione dello stesso quotazioni di Eurotax o Quattroruote, da adeguare poi ai chilometri percorsi o a eventuali incidenti occorsi al veicolo. È quanto mai opportuno, pertanto, fare chiarezza in merito alle fattispecie più significative.
L’Iva segue sempre il prezzo di vendita
Per l’immatricolazione dei veicoli di provenienza intracomunitaria, l’articolo 1, comma 9, del Dl 262/2006, prevede il necessario versamento – da effettuare tramite il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” – dell’Iva relativa alla prima cessione interna. L’importo da versare corrisponde, quindi, all’Iva esposta nella fattura di vendita in Italia e non all’Iva calcolata sull’importo indicato nella fattura d’acquisto all’estero.
Qualora il concessionario italiano, per ragioni di mercato, volesse immatricolare il veicolo prima di porlo in vendita sul mercato nazionale, ai sensi della circolare 52/E del 30 luglio 2008, è comunque tenuto a versare l’Iva secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 9, del Dl 262/2006. Di conseguenza, il concessionario dovrà versare l’imposta sul prezzo di vendita del veicolo determinato ai sensi dell’articolo 14, terzo comma, del Dpr 633/72, ovvero sul valore di mercato.
Se il versamento viene effettuato per un importo almeno pari all’Iva sul prezzo di vendita al pubblico, sarà possibile procedere in maniera automatica all’immatricolazione del veicolo. In caso contrario, occorrerà integrare il versamento dell’Iva, sempre attraverso il modello “F24 versamenti con elementi identificativi”, fino alla quotazione di riferimento determinata dal Ced della direzione generale per la Motorizzazione.
Come chiarito dalla circolare 64/2007, nessuna valutazione compete all’Agenzia delle Entrate sul valore di mercato del veicolo. L’Agenzia può procedere allo sblocco forzato del telaio solo nel caso in cui il versamento, anche se inferiore rispetto a quello atteso dalla procedura informatica, è comunque congruo in forza di particolari situazioni previste dalla legge (ad esempio, quando l’operazione rientra in un regime Iva agevolato).
Vendita di veicolo ad altro concessionario
L’Agenzia delle Entrate non procede allo sblocco del telaio sulla base di un versamento dell’Iva inferiore rispetto a quello stabilito dal Ced, calcolato sull’importo della fattura di vendita a un altro operatore commerciale. L’immatricolazione del veicolo avviene al momento della vendita al consumatore finale.
In quella sede si procede al versamento, tramite “F24 versamenti con elementi identificativi”, dell’Iva sul prezzo indicato in fattura che, in tal caso, coincide con il valore di mercato. Resta fermo il principio enunciato in precedenza, secondo cui un concessionario che vuole immatricolare un telaio prima della cessione al privato, deve comunque versare l’Iva sul prezzo di vendita del veicolo determinato ai sensi dell’articolo 14, terzo comma, del Dpr 633/1972.
Immatricolazione auto Ue come bene strumentale
Il Dl 262/2006 non prevede espressamente una deroga al versamento dell’Iva in relazione agli acquisti intracomunitari di veicoli per uso proprio. Tuttavia, la circolare 52/2008 introduce la possibilità di assolvere l’Iva mediante integrazione della fattura e doppia annotazione, nel registro degli acquisti e in quello delle vendite, per coloro che non sono rivenditori abituali di mezzi di trasporto, coerentemente con il fatto che l’Iva deve essere assolta al momento della prima cessione interna.
Appare ovvio che sono tenuti al versamento dell’Iva – con il modello “F24 versamenti con elementi identificativi” – tutti gli operatori che esercitano in misura prevalente, o anche accessoria, l’attività di commercio di veicoli anche dotati di rimorchi; diversamente, si correrebbe il rischio di consentire l’immatricolazione come beni strumentali di veicoli destinati al mercato.
Un caso particolare è costituito da coloro che effettuano noleggio di veicoli, i quali, per rinnovare il parco macchine, necessariamente effettuano anche attività di commercio. In tal caso le richieste di immatricolazione come bene strumentale potranno trovare accoglimento solo previa verifica che non siano stati acquistati all’estero veicoli da destinare direttamente alla vendita.