Gli enti o le società controllanti sono chiamati a scegliere se “fare squadra” o provvedere in proprio per gli adempimenti dell’imposta sul valore aggiunto per il 2015.
Lunedì 16 febbraio è l’ultimo giorno utile per comunicare all’Agenzia delle entrate l’intenzione di avvalersi della procedura “Iva di gruppo” (articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972, e Dm 1979).
Per la dichiarazione di adesione al regime deve essere utilizzato il modello “Iva 26”.
I requisiti necessari
Hanno le carte in regola per accedere al regime speciale solo gli enti e le società di capitali (Spa, Srl, Sapa) che possiedono le azioni o quote di altre società controllate per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, fin dall’inizio dell’anno solare precedente.
Sono ammesse al regime anche le società estere, purché residenti in un altro Paese membro dell’Unione europea, costituite in forma equipollente alle società di capitali di diritto italiano e identificate nel territorio italiano, direttamente o per mezzo di rappresentante fiscale o stabile organizzazione.
Infine, per avvalersi dell’Iva di gruppo, come già accennato, la società o ente controllante deve inviare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione di adesione al regime entro il 16 febbraio, consapevole che vincolerà per l’intero anno solare 2015 tutte le società partecipanti alla procedura, a meno che non intervengano variazioni che causano il venir meno dei requisiti.
Come manifestare l’adesione
La domanda deve essere presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati (articolo 3, commi 2-bis e 3, del Dpr 322/1998) entro il 16 febbraio, ossia lo stesso giorno di scadenza per la liquidazione e il versamento dell’Iva relativa al primo mese dell’anno.
È importante conservare la conferma di avvenuta ricezione dell’Agenzia delle Entrate, comunicazione peraltro consultabile nella sezione “Ricevute” dei servizi telematici.
Con l’adesione al regime Iva di gruppo, gli interessati usufruiscono della particolare procedura di compensazione dell’imposta sul valore aggiunto all’interno del gruppo che presenta la domanda.
Si tratta di una compensazione dei saldi Iva periodici delle varie società collegate con la controllante, che prende in carico la gestione dei pagamenti d’imposta periodici e il saldo annuale per tutte le società aderenti, previa compensazione delle eccedenze detraibili trasferite dalle partecipanti.
Il regime, quindi, favorisce una maggiore velocità del recupero delle eccedenze di credito maturate. Tuttavia, per evitare manovre elusive, le società che entrano per la prima volta nella liquidazione di gruppo non possono trasferire il credito pregresso.
Chi perde l’opportunità di aderire al regime fiscale “Iva di gruppo” entro il 16 febbraio potrà rimediare ricorrendo alla “remissione in bonis” (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012 e circolare 38/2012), purché la violazione non sia stata “già constatata né siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza”, e sempre che siano presenti i presupposti richiesti dalla normativa di riferimento.
A tal fine, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva annuale (30 settembre 2015), andrà effettuata la comunicazione di adesione e versata, tramite modello F24 (codice tributo 8114) e senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro.
FONTE: Fisco Oggi – Rivista Telematica dell’Agenzia delle Entrate
AUTORE: Rosa Colucci